Una regola prevista dalla Riforma Fornero consente l’uscita a 63 anni per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dopo il 1995. Ma il beneficio potrà essere attivato solo da chi ha avuto retribuzioni elevate nella propria carriera lavorativa.
Chi è entrato nel mondo del lavoro dopo il 1995 e che quindi ha diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico con il solo sistema contributivo, oltre alla possibilità di avere riconosciuta la pensione con i requisiti standard (pensione anticipata con 42 anni e 6 mesi di contributi oppure pensione di vecchiaia con 66 anni di età) potrà conseguire il trattamento all’età di 63 anni a condizione che possa far valere una anzianità assicurativa di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della prima rata di pensione non risulti essere inferiore a circa 1.250 euro (ossia 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale).
Detto importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione “effettiva” è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
E’ questa una possibilità concessa dalla Riforma Fornero del 2011 che, almeno sulla carta, può significare un anticipo dell’età pensionabile di 3 anni rispetto alla normativa standard. Ad esempio un soggetto nato nel 1966 che ha iniziato a lavorare nel 1996 a 30 anni di età potrebbe già centrare l’uscita intorno al 2031 all’età di circa 65 anni. Bisogna infatti considerare gli adeguamenti alla stima di vita (già dal prossimo anno si prevede un incremento di 4 mesi), mentre con le regole standard dovrebbe attendere almeno 3 anni in piu’ per la pensione di vecchiaia.
L’opzione tuttavia non sarà esercitabile da tutti. La legge chiede infatti che la rata pensionistica sia superiore a 2,8 volte il valore dell’assegno sociale ed è questo un vincolo che potrà essere soddisfatto solo da coloro che hanno avuto retribuzioni elevate nell’arco della propria carriera lavorativa. Anche se c’è da scommettere che costoro hanno tutto l’interesse a rimanere sul posto di lavoro il piu’ a lungo possibile.
Ricordiamo che per chi invece è entrato nel lavoro prima del 1996, e dunque ha un assegno determinato con il sistema misto, questa opzione non è esercitabile. Una ulteriore beffa per chi in questi giorni sta cercando strade per anticipare l’uscita.