rulingLa Commissione europea il 18 marzo ha varato un pacchetto di misure in materia di trasparenza fiscale e per combattere l’evasione e l’elusione fiscale. Un elemento chiave di tale pacchetto riguarda la proposta di revisione della direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale che mira in particolare ad istituire uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling fiscali preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (Apa).

 

Lo scambio spontaneo e il ruling transfrontaliero

 

La Commissione Ue nel presentare la proposta ha evidenziato che nel corso del 2012 il gruppo “Codice di condotta (Tassazione delle imprese)”  ha individuato le tipologie di ruling transfrontaliero per le quali è opportuno uno scambio spontaneo di informazioni e ha raccomandato l’elaborazione di istruzioni tipo a cui gli Stati membri potrebbero fare riferimento ai fini dell’applicazione interna. Di fatto, tuttavia, lo scambio spontaneo  di informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali preventivi o sugli accordi sui prezzi di trasferimento è rimasto molto limitato e non ha sortito gli effetti auspicati.

 

Pertanto l’azione della Commissione si è orientata verso la modifica la direttiva 2011/16/Ue (quale a sua volta  modificata dalla direttiva 2014/107/Ue), introducendo un obbligo specifico di scambio automatico delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli Apa.

 

Le due fasi dell’approccio della Commissione

 

L’approccio elaborato dalla Commissione si sviluppa  in due fasi. La prima fase prevede che a tutti gli Stati membri dell’Ue debba essere trasmessa una serie di informazioni di base definita nella direttiva (“fase push“). La  seconda fase (“fase pull“), prevede che gli Stati membri, in grado di dimostrare che le informazioni sono per loro “prevedibilmente pertinenti”, possano chiedere informazioni più particolareggiate in conformità alle disposizioni vigenti della direttiva.

 

Tale approccio si basa sul principio che gli altri Stati membri, e non quello che emana il ruling, si trovano nella posizione adatta a valutarne l’impatto potenziale e valutare come essenziale la richiesta  di ulteriori informazioni o il testo completo dell’accordo. Inoltre, la possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un’informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico, nella proposta della commissione, non dovrebbe essere applicata allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli Apa in quanto la portata limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri in fase push dovrebbe assicurare il rispetto dei vincoli di confidenzialità.

 

Il ruolo e la responsabilità della Commissione

 

Nella proposta di direttiva è altresì previsto che sia responsabilità della Commissione l’adozione delle misure necessarie per standardizzare la comunicazione delle informazioni di base nell’ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/Ue e per la definizione di un formulario tipo.

 

Viene, in particolare, introdotto un nuovo articolo 8-bis, che definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle tipologie di ruling fiscali transfrontalieri preventivi e di accordi sui prezzi di trasferimento definiti all’articolo 1, paragrafo 1, della proposta. L’articolo de quo dispone che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i ruling fiscali da esse emanati o modificati fino a dieci anni precedenti la data in cui ha effetto la direttiva proposta e che sono ancora validi alla data della sua entrata in vigore. L’obiettivo della Commissione è di approvare la direttiva entro la fine del 2015, in modo che possa entrare in vigore il primo gennaio 2016.

 

L’indagine sui tax rulings

 

Se da un lato a livello europeo si sta cercando di superare i problemi legati all’opacità dei ruling  tramite lo scambio automatico ed obbligatorio di informazioni, d’altro canto, nell’ambito della lotta alla concorrenza fiscale dannosa,  la Commissione europea intende verificare se attraverso la concessione di tax rulings siano state garantite agevolazioni fiscali a determinate imprese incompatibili con la disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

 

Attualmente sono in corso quattro indagini su rulings fiscali specifici emanati dall’Irlanda (Apple), da Lussemburgo (Amazon e Fiat) e dai Paesi Bassi (Starbucks) e un’indagine sulla disciplina belga dell’Excess profit tax rulings  per le imprese. Come noto l’indagine ha avuto come fonte di innesco lo scandalo “Luxleaks” che ha portato alla luce che il Granducato aveva concesso accordi fiscali ad oltre 340 multinazionali, da Deutsche Bank ad Amazon passando per Ikea, Pepsi e Gazprom. Nel dicembre 2014 la Commissione, estendendo l’indagine, ha chiesto agli Stati membri di fornire informazioni sulle loro pratiche in materia di tax rulings e sembra che il capitolo non sia ancora giunto alla fine.