giustizia 2Sono sempre di più le sentenze di Ctp e Ctr, che si esprimono in senso favorevole all’Agenzia delle Entrate sulla questione relativa alla validità degli atti sottoscritti da personale incaricato di funzioni dirigenziali, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 37/2015.

 

Si segnala, in particolare, la sentenza 806/2015, con cui la Ctr del Piemonte ha ritenuto validi gli atti sottoscritti dagli incaricati alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità – richiamati dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 37/2015 – secondo i quali, ai fini della legittimità di un atto amministrativo, è sufficiente che lo stesso provenga e sia riferibile all’ufficio che lo ha emanato; il tutto, in conformità ai principi di conservazione dell’atto amministrativo e di certezza del diritto.

 

Meritano poi di essere citate le sentenze gemelle della Ctr Lombardia 3534 e 3535 del 2015 (in senso conforme, cfr anche Ct II grado, Trento, 56/2015). In tali pronunce, è stato affermato che né la sentenza della Corte costituzionale né l’eventuale annullamento degli incarichi di funzioni dirigenziali, tempestivamente impugnati presso le sedi giurisdizionali proprie, possono comportare l’automatica invalidità degli atti sottoscritti dagli incaricati. E ciò in ossequio al principio di continuità dell’azione amministrativa e a quello per cui è irrilevante verso i terzi il rapporto tra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce.

 

Inoltre, è stato chiarito che la contestazione di cui si tratta, “rientrando tra i diritti disponibili di colui che impugna l’avviso di accertamento, fa parte delle eccezioni che si consumano col ricorso introduttivo del giudizio, il cui thema decidendum non può essere ampliato in appello…“.

 

Infine, la Commissione regionale della Lombardia ha precisato che tale vizio non è riconducibile né all’usurpazione di funzioni né al difetto assoluto di attribuzione, essendo “quest’ultimo configurabile soltanto nel caso di atto appartenente alla competenza propria di un apparato organizzatorio del tutto diverso“. Non può pertanto trovare applicazione l’articolo 21-septies della legge 241/1990, che individua come causa di nullità dei provvedimenti amministrativi il difetto assoluto di attribuzione, riconducibile alla carenza di potere in astratto e, quindi, all’assenza di una norma giuridica attributiva del potere esercitato (sulla non applicabilità del citato articolo 21-septies, Ctp Prato 202/2015).

 

C’è poi la sentenza 4423/2015, con cui la Ctr del Lazio ha ritenuto validi gli atti di cui si tratta sia in considerazione del “generale principio di conservazione degli atti amministrativi consustanziale al principio di certezza del diritto, potendosi considerare irrilevante rispetto al contribuente il rapporto in essere tra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo amministrativo che agisce“, sia in applicazione della tesi sul funzionario di fatto, considerato che “al momento dell’emissione dell’atto… impugnato (ma la considerazione vale per tutti gli atti emessi dai funzionari dirigenziali in questione) il dirigente era pienamente legittimato all’esercizio di quelle funzioni…“.

 

Del resto, già con sentenza 273/2015, la Commissione provinciale di Forlì aveva ritenuto che “per gli atti formatisi anteriormente alla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di dirigenza, l’esigenza della conservazione degli atti prevalga, tanto più che chi li ha sottoscritti godeva della qualifica e del trattamento di funzionario e ed era ritualmente delegato dal capo dell’ufficio“. Ne deriverebbe la validità degli atti sottoscritti dagli incaricati di funzioni dirigenziali il cui incarico risultava legittimamente attribuito sulla base di una norma all’epoca vigente e che, quindi, non risulterebbe travolto dagli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale.

 

Infine, merita di essere citata la sentenza 6763/2015, con cui la Ctp di Milano ha rigettato l’eccezione del contribuente, sostenendo che già in passato “Il giudice di legittimità aveva precisato che “compete al titolare dell’ufficio, quale organo deputato a svolgerne le funzioni fondamentali – ovvero ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell’esercizio dei poteri organizzativi dell’ufficio – la funzione di sottoscrizione degli avvisi indipendentemente dal ruolo dirigenziale eventualmente ricoperto, la cui appartenenza esaurisce i propri effetti nell’ambito del rapporto di servizio con l’amministrazione” (Cassazione, 10 agosto 2010, n. 18515; confermata da Cassazione, 10 luglio 2013, n. 17044)” (a tal riguardo, anche Ctr Piemonte 807/2015 e Ctp Alessandria 207/2015).