Nuovo passo per le semplificazioni in edilizia. Dal 14 ottobre prossimo la superDia avrà un modello standard in tutto il territorio italiano. La superDia, che dovrà essere presentata allo sportello unico per l’edilizia o allo sportello unico per le attività produttive, riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi.
Il 16 luglio scorso la Conferenza unificato ha dato il via libera al modulo standard per la superdia, e l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali ha previsto che le regioni, entro 90 giorni dall’adozione in sede di conferenza unificata, cioè appunto entro il prossimo 14 ottobre, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, la modulistica.
Le Regioni e gli Enti locali hanno adesso 90 giorni di tempo per adeguare, in relazione alle specifiche normative locali di settore, la modulistica della Denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire.
Ciò significa che, dato che la Conferenza unificata ha avuto luogo giovedì 16 luglio, i professionisti avranno a disposizione i moduli standardizzati a partire dal 14 ottobre 2015.
Per i professionisti diventerà quindi più facile svolgere incarichi di progettazione in più comuni, senza doversi addentrare in modulistiche sempre diverse.
La super Dia è utilizzabile per i seguenti interventi: ristrutturazione edilizia pesante; nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi con disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con disposizioni plano-volumetriche; gli interventi per i quali in base alla normativa regionale si può utilizzare il modello procedimentale della Dia.
E arrivano anche le istruzioni per la compilazione del modello unico per la comunicazione inizio lavori e la comunicazione inizio lavori asseverata.
I moduli unici per CIL e CILA, previsti per gli interventi di edilizia libera che non richiedono particolari autorizzazioni e che non rientrano quindi nel raggio d’azione della Scia o del permesso di costruire. Anche in questo caso, le Regioni hanno adeguato le loro norme per poter applicare i modelli unici.
La Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali ha approvato i modelli unici per l’edilizia CIL e CILA per Comunicazione Inizio Lavori e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.
Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:
- realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
- realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
- realizzazione di opere per l’arredo delle parti pertinenziali degli edifici
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro
Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:
- interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
- interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e senza aumento di volumetria
In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.
Se l’intervento riguarda l’edilizia non residenziale (relativa quindi a immobili da utilizzare per lo svolgimento di attività produttive), la Cila deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, l’unico punto di accesso per tutte le attività commerciali, produttive e di servizi che si rivolgono alla pubblica amministrazione.