Confermati i tagli per le camere di commercio: si passerà a 60 rispetto agli attuali 105 istituti camerali. Il processo di semplificazione dovrà iniziare a partire da 90 giorni attraverso un processo di accorpamento degli istituti.
I componenti dei consigli diminuiranno di numero e potranno avere l’incarico al massimo per due sole volte; cura dimagrante per le giunte, per le indennità e per gli stipendi anche nelle aziende speciali.
Il ministero dello Sviluppo economico a vigilerà sul registro delle imprese tenuto dalle camere che avranno anche nuovi compiti con nuove attività di assistenza per la partecipazione delle imprese nella programmazione e progettazione comunitaria.
Ci sarà un decisa stretta sulle partecipazioni delle camere di commercio a enti, consorzi e società che negli anni sono aumentate in modo esponenziale: le partecipazioni si limiteranno a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
I tagli peseranno sui conti degli enti camerali intervenendo anche sulla determinazione del diritto annuale a carico delle imprese, così come previsto: rispetto agli importi per il 2014, del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017.
Inoltre le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno non potranno determinare fino al 2020, alcun significativo aumento rispetto agli effetti della riduzione percentuale dei diritti stabilita per l’anno 2016. Il sistema camerale potrà comunque contare su una nuova voce di finanziamento connessa al «potenziamento dei controlli» e riguarderà la possibilità di incassare una quota delle sanzioni amministrative pecuniarie «per le materie in cui le camere di commercio è competente ad adottare ordinanze.
Per quanto riguarda gli accorpamenti solo con la soglia minima di 75mila imprese nel proprio bacino di utenza sarà possibile evitare la fusione con un’altra camera. Dovrà essere garantita la presenza di almeno una camera di commercio per Regione, così come sarà possibile mantenerne una in ogni provincia autonoma e città metropolitana. Si potrà anche istituire una camera «tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori» o conservare quelle nei territori montani più disagiati a patto che siano rispettati «indicatori di efficienza e di equilibrio economico».