obbligatoriaLa predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti rientra tra le prerogative del Dirigente Scolastico e nell’ambito del suo potere organizzatorio; tuttavia la sua determinazione non è un atto unilaterale tant’è che lo stesso D.Lgs. n.150 del 2009 (cosiddetto decreto Brunetta) emanato in attuazione della Legge n.15 del 2009, ha lasciato invariate le competenze spettanti agli organi collegiali.

 

L’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 dedicato esclusivamente ai dirigenti delle istituzioni scolastiche non risulta essere stato modificato da nessun intervento del legislatore; i commi 2 e 4 indicano che “il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istruzione, (…) . Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione”(comma 2); “spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”(comma 4).

 

Sulla determinazione del Piano annuale delle attività si è pronunciata, con la Nota n.9895 del 6 marzo 2013, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia alla quale era stato richiesto un parere in merito alle competenze del Dirigente Scolastico e del Collegio dei docenti in materia di elaborazione e approvazione del Piano.

 

Immutato resta l’iter riguardante la sua realizzazione e gli attori direttamente coinvolti, premesso che, sia l’art.7 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, D.Lgs. n.297 del 1994 che definisce la funzione deliberante attribuita al Collegio dei docenti in materia di programmazione dell’azione educativa, che l’art.28 del CCNL, rubricato “attività di insegnamento”, non sono stati modificati dal Decreto n.150 del 2009.

 

Il Piano che formalizza gli obblighi di lavoro dei docenti, di natura collegiale, complementari e funzionali alle attività di insegnamento, è deliberato dal Collegio dei docenti, “nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.

 

Di norma la prassi che concretizza l’approvazione degli impegni relativi a tali attività funzionali, ex art.29 del contratto, avviene all’inizio dell’anno scolastico; consuetudine vuole che tale adempimento sia espletato, a settembre, solitamente nelle prime riunioni collegiali e come espresso nel comma 4 dell’art. 28 del CCNL 2006/2009, comunque“prima dell’inizio delle lezioni”.

 

Tale documento implica una prima fase di preparazione da parte del dirigente, “sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali”, ed una successiva fase deliberativa dell’organo in parola succitato. Peraltro tale procedura, confermata anche nel parere dell’Avvocatura di Stato n.9895, deve seguirsi anche in caso di successiva modifica del piano (art.28, comma 4), essendo la sua determinazione un atto bilaterale.

 

Attenzione quindi perché il Piano pur possedendo il principio della modificabilità in corso d’anno, “per far fronte a nuove esigenze”, non può essere modificato unilateralmente da parte del dirigente scolastico ossia non può avvenire di sua sponte. Il Piano è un documento liquido, soggetto a cambiamenti e l’onere di variazione spetta esattamente all’organo che lo ha deliberato.

 

Il monte ore, quantificato e definito da contratto, ex art.29, rientrante nelle cosiddette attività funzionali all’insegnamento, non risulta intercambiabile: per esempio le ore previste nel comma 3, lett. a) dell’art.29 se non impegnate totalmente non possono essere recuperate come eccedenze di ore dell’altra quota oraria rientrante nel comma 3, lett. b) dello stesso articolo ovvero il contratto prevede che vi sia un rispetto delle due quote orarie (40+40) indicate senza che vi sia alcuna commistione tra di esse.

 

Il Piano annuale delle attività prevede ai sensi dell’art.29:

 

  • fino a n.40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;

 

  • fino a n.40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione; si precisa che la programmazione di tale monte orario deve tener conto dei docenti con un numero di classi superiori a sei. Sugli impegni rientranti in tale quota, il comma 3, lett. b) dell’art.29 specifica che “gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti” , qui il riferimento implicito sembrerebbe ancora l’art. 7 del D.Lgs. n.297 del 1994 già citato; la necessità di dover definire tali criteri potrebbe rivelarsi utile ai fini di una migliore organizzazione. Parimenti si rammenta che anche il Consiglio di Istituto, ai sensi dello stesso decreto, comma 3 lett. d) art.10, ha competenza nel definire i criteri generali per la programmazione educativa nella quale si inseriscono anche tutte le attività dei docenti funzionali all’insegnamento (le riunioni collegiali servono a monitorare l’andamento didattico-educativo lungo tutto l’anno scolastico). Ritorna quindi l’assunto che la determinazione del piano annuale non può non rispettare le competenze degli organi collegiali così come previsto dall’art.16 del D.P.R. n.275 del 1999 e dall’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001.

 

  • Si ricorda che rientra nelle attività funzionali all’insegnamento lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Tali attività non sono computate nelle 40 ore.

 

 

Eventuali sforamenti di quote orarie dovranno essere retribuite come ore aggiuntive e non sono in nessun modo obbligatorie avendo i docenti, già assolto con il superamento delle 40+40 ore, agli obblighi contrattuali. Di conseguenza qualsiasi ordine da parte del dirigente scolastico volto ad imporre lavoro supplementare è da ritenersi illegittimo.

 

Sul lavoro straordinario si era già espressa una Sentenza della Corte di Giustizia europea Sezione V dell’8 febbraio 2001 a proposito della Direttiva del consiglio del 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, pronunciandosi sul fatto che l’obbligo dello straordinario per essere tale deve risultare come elemento essenziale del contratto: «il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore dipendente una clausola avente la natura di elemento essenziale del contratto o del rapporto di lavoro in forza della quale quest’ultimo è obbligato a prestare lavoro straordinario dietro semplice richiesta del datore di lavoro». Anche la sentenza n.32917 del 2007 del giudice del lavoro di Napoli si è pronunciata su tale argomento asserendo che superare il monte ore previsto dall’art.29 comporta il pagamento dello straordinario.

 

Infine se si è detto che il Piano annuale delle attività è un documento la cui definizione richiede la competenza degli organi collegiali, l’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001 ribadisce il concetto che al dirigente scolastico spetta agire nel “rispetto degli organi collegiali scolastici”, principio che successivamente l’antesignano D.P.R. n.275 del 1999 aveva già affermato nell’art.16, sulla base di tali norme, è utile ricordare anche un’altra precisazione contenuta nel parere dell’Avvocatura di Stato n.9895 del 2013; in esso si richiama la nota ministeriale n.2792 del 2011, nella quale a proposito delle prove INVALSI si rende esplicito che tali attività di somministrazione e correzione delle prove, anche se a carattere ricorrente, richiedono di essere contemplate tra gli impegni aggiuntivi dei docenti, ma soprattutto nella nota ministeriale si ribadisce che tale “partecipazione, anzi il concorso istituzionale, alle rilevazioni periodiche di sistema” necessita di essere inserita all’interno del Piano annuale delle attività, “predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art.28 comma 4 del vigente CCNL”.

 

Da quanto detto si ricava che la competenza di definizione del Piano, pur essendo intervenuto il D.Lgs. 150 del 2009, resta ancora un compito demandato al dirigente ma in concomitanza con l’organo collegiale espressamente citato nel CCNL alias il collegio dei docenti.

 

A proposito sarebbe interessante vedere quanti piani annuali tengano conto delle Prove INVALSI e quanto queste ultime siano considerate alla stregua di “impegni aggiuntivi dei docenti” visto che la nota 2792/2011 dice che il Piano “non può non contemplare[li]” , chiarendo in modo esplicito che “ferma restando l’assoluta pertinenza sotto il profilo giuslavoristico con le mansioni proprie del profilo professionale, il riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6 e 88 del vigente CCNL. Ovviamente anche le funzioni deliberative del collegio dei docenti devono essere esercitate nel rispetto del ruolo del concorso istituzionale che l’ordinamento scolastico assegna alle scuole nell’ambito del Servizio nazionale di valutazione”.

 

E’ opportuno quindi ricordare che se le competenze deliberative del piano restano immutate si deve anche sottolineare che i docenti non sono meri esecutori di piani annuali, ma piuttosto professionisti che concorrono alla determinazione, nel rispetto degli obblighi contrattuali, di tutte le attività da loro poi materialmente svolte.