genereHo ricevuto l’autorizzazione del tribunale per sottopormi a un intervento per cambiare sesso. Posso detrarre i relativi costi?

 

Lettera firmata

 

Le spese chirurgiche sostenute per il cambiamento della propria identità di genere, se autorizzate dal tribunale, rientrano tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir. A tal fine, è necessario che dalla fattura del centro accreditato presso cui è eseguita la prestazione sanitaria risulti la descrizione della stessa (risoluzione 71/E del 2015). Infatti, il ministero della Finanze (circolare n. 25 del 1997) ha specificato che, qualora risulti dubbio l’inquadramento di una prestazione sanitaria tra le spese detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del ministero della Salute che, al riguardo, ha precisato che il disturbo dell’identità di genere, catalogato fra i disturbi mentali, qualora occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, richiede apposito trattamento medico chirurgico che va, pertanto, inquadrato tra le prestazioni sanitarie con finalità terapeutiche, incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal servizio sanitario nazionale, erogate anche in strutture pubbliche e accreditate. L’intervento va quindi qualificato come medico-sanitario con finalità di cura ed è, conseguentemente, detraibile.