capitali, svizzera, waiverL’Amministrazione finanziaria e l’Associazione bancaria ticinese, coadiuvata dall’Associazione svizzera dei banchieri, hanno predisposto un nuovo modello waiver da utilizzare in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali posseduti all’estero.

 

Pertanto, i contribuenti che intendono avvalersi della voluntary disclosure, continuando a detenere le proprie attività finanziarie fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Ue o aderenti al See, potranno, in alternativa al modello ufficiale, adottare tale fac-simile per autorizzare gli intermediari finanziari esteri a inviare all’Agenzia tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura.

 

L’adesione alla procedura consentirà di ottenere una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale (articolo 4 del Dl 167/1990), anche nell’ipotesi in cui non si trasferiscano le attività oggetto di collaborazione in un Paese che assicura lo scambio automatico di informazioni.

 

Non si applicherà inoltre il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009), qualora le attività finanziarie continuino a essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione della procedura in uno degli Stati che hanno sottoscritto, entro il 2 marzo 2015, un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale in base agli standard Ocse (Confederazione elvetica, Liechtenstein, Principato di Monaco).

 

Il waiver svizzero, che viene incontro sia alle esigenze del Fisco italiano che a quelle delle banche elvetiche, riporta maggiori dettagli sull’identificazione della relazione bancaria, già presenti nel modello italiano, e alcune modifiche alle relative istruzioni.

 

In particolare, per quanto riguarda le cassette di sicurezza, si precisa che formeranno oggetto di comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei canoni per la tenuta delle cassette stesse. In caso di revoca del waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia all’Agenzia per la conseguente irrogazione delle sanzioni senza riduzioni e l’applicazione del raddoppio dei termini.

 

Il fac-simile del modello svizzero e quello ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla voluntary disclosure.