violenza di genereLe donne vittime di violenza avranno il diritto di astenersi dal lavoro per essere protette per un periodo di tre mesi. È previsto sia per le dipendenti del settore pubblico che privato.

 

Con il decreto legislativo 80/2015 che contiene misu­re per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, il Governo ha rivisto ­le misure a sostegno della maternità e dei tempi di conciliazione vita-lavoro, aggiornando alcuni istituti già esistenti e introducendo per la prima volta nell’ordinamento un tipo particolare di congedo riservato alle don­ne vittime della violenza di genere.

 

La novità, in vigore dal 25 giugno 2015, riconosce alle lavoratrici dipen­denti del settore pubblico e privato (con esclusione del lavoro domestico) che siano inserite in percorsi di prote­zione relativi alla violenza di genere – debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio – il diritto di astenersi dal lavoro, allo scopo di essere protette, per un periodo massimo di tre mesi.

 

Per esercitare questo diritto, la lavora­trice, salvo casi d’oggettiva impossibi­lità, è tenuta ad avvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso di almeno sette giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo.

 

Durante l’assenza la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferi­mento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo è coperto da contribuzione figurativa ed è com­putato ai fini dell’anzianità di servizio, nonché per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trat­tamento di fine rapporto. La legge prevede che il congedo possa essere usufruito anche su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali.

 

In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è con­sentita in misura pari alla metà dell’o­rario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile im­mediatamente precedente a quello nel corso del quale inizia il congedo. La lavoratrice vittima di violenza di genere ha, inoltre, diritto alla trasfor­mazione del rapporto di lavoro a tem­po pieno in lavoro a tempo parziale se disponibile in organico, che dovrà poi essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.