registroIl Ministero del Lavoro, con Nota direttoriale ha fornito ulteriori indicazioni sull’obbligo di comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione introdotta dal Jobs Act nell’ambito del contratto a tutele crescenti.

 

Ricordiamo che il contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, o con contratto trasformato a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015). Infine, si applica anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto da aziende che, successivamente al 7 marzo 2015, abbiano superato la soglia dei 15 dipendenti.

 

Il jobs act ha introdotto la possibilità, nel caso di licenziamento di personale soggetto alla disciplina delle tutele crescenti, di ricorrere ad una conciliazione facoltativa incentivata allo scopo di evitare il ricorso in giudizio; ha introdotto altresì l’obbligo di comunicare telematicamente la circostanza che tale conciliazione sia avvenuta o meno.

 

A questo proposito non era chiaro se l’obbligo di comunicazione riguardasse tutti i licenziamenti, o solamente quelli per i quali si ricorreva all’offerta conciliativa.

 

La nota del Ministero scioglie il dubbio, precisando che la comunicazione è dovuta solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia proposto la conciliazione al lavoratore.

 

Il Ministero precisa anche che la comunicazione è sempre dovuta dalle Agenzie per il Lavoro in caso di risoluzione del rapporto (a tempo indeterminato), mentre non è mai dovuta nel caso di risoluzione del rapporto nel periodo di prova.