Misure per agevolare la continuità aziendale dell’impresa in crisi, paletti al ruolo delle banche nelle operazioni di ristrutturazione del debito, novità sul concordato preventivo e sulle procedure esecutive, obblighi di trasparenza del curatore fallimentare: sono alcune delle principali misure contenute nel decreto sul fallimento d’impresa, definitivamente convertito in legge con il voto del Senato del 5 agosto (su cui il Governo aveva posto la fiducia). Termina così l’iter parlamentare del Dl 83/2015, dedicato alla “Giustizia per la crescita”, il cosidetto “decreto banche” che riscrive le norme per la gestione delle crisi d’impresa e nel quale sono state inserite anche misure originariamente inserite nel decreto ILVA – Fincantieri.
Ci sono una serie di misure contenute nel titolo I, dedicato agli interventi in materia di procedure concorsuali, che mirano a facilitare il reperimento delle risorse per proseguire l’attività da parte delle imprese in crisi che chiedono concordato preventivo o ristrutturazione del debito. L’azienda può chiedere finanziamenti pre-deducibili, anche prima di presentare il piano con la proposta di concordato, quando sono funzionali a urgenti necessità relative all’esercizio dell’attività aziendale. È prevista una procedura di autorizzazione del tribunale, che quindi interviene a sostegno della necessità di ottenere finanziamenti da parte dell’azienda in crisi.
C’è un’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo, per cui è possibile presentare offerte alternative rispetto al piano di concordato. Il tribunale, nel caso in cui ad esempio il commissario ritenga che l’offerta prevista dal piano di concordato non corrisponda al miglior interesse dei creditori, può aprire un procedimento competitivo, con precise modalità di presentazione delle offerte e caratteristiche regolamentate dalla legge. Le offerte vengono rese pubbliche in apposita udienza, se ci sono diverse offerte migliorative il giudice dispone la gara, sempre in udienza.
Prevista la possibilità per i creditori di presentare offerte alternative a quelle dell’impresa, con un paletto: nel caso di concordato con continuità aziendale, non sono ammesse proposte alternative dei creditori se quella del debitore (l’impresa), soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari. Fra le altre novità sul concordato preventivo: in caso di concordato senza continuità aziendale, la proposta del debitore deve soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari.
Inserite misure per rafforzare la terzietà e la trasparenza del curatore fallimentare. Più stringenti i criteri di incompatibilità, che riguardano ad esempio chi ha già svolto incarichi nella società in crisi. Previsti requisti precisi per il curatore, istituito un Registro nazionale presso il Ministero della Giustizia in cui confluiscono le nomine di curatori, commissari e liquidatori e i provvedimenti relativi a fallimento d’azienda e concordato. Il curatore può appoggiarsi a società specializzate per le operazioni di vendita, e diventano più rigidi i tempi per il programma di liquidazione, che deve concludersi entro due anni. Il mancato rispetto delle tempistiche comporta la revoca del mandato.
L’accordo di ristrutturazione può essere concluso se si raccolgono le adesioni del 75% dei creditori finanziari (le banche). Le banche con crediti di modesta entità non hanno il potere di interdizione. Il debitore (l’impresa) può chiedere l’estensione del piano alle banche che non hanno aderito, le quali comunque possono rifiutare.
Ci sono poi semplificazioni nelle procedure esecutive (vendite all’asta dei beni pignorati), novità fiscali per enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione in relazione a svalutazioni e perdite sui crediti, che possono essere deducibili in un unico esercizio, credito d’imposta fino a 250 euro per incentivare arbitrati e negoziazioni. Arriva anche il processo telematico, ma dal 2016 (non dal luglio 2015, come originariamente previsto). Per quanto riguarda infine la norma salva IVA, è previsto che per le imprese di rilevanza strategica nazionale, anche davanti a provvedimenti cautelari della magistratura come il sequestro dei beni, non venga interrotta l’attività.