In attuazione della delega fiscale conferita con la legge 11 marzo 2014, n. 23, tesa alla realizzazione di un “sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, il governo ha emanato il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante, tra l’altro, disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e Contribuente.
Il decreto, pubblicato sulla GU (serie generale n. 190 del 18 agosto), volto a dare maggior certezza giuridica e stabilità al sistema tributario nazionale, contiene, al titolo II, norme di revisione della disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento.
La revisione della disciplina sul raddoppio dei termini per l’accertamento
L’articolo 2 del decreto dà attuazione al principio contenuto nell’articolo 8, comma 2, della legge 23/2014, che prevede la definizione della portata applicativa della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento nell’ipotesi di invio della denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati penal-tributari previsti dal Dlgs 74/2000.
Fino a oggi, tale raddoppio operava a beneficio dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria anche nel caso in cui la formale denuncia fosse stata presentata oltre i termini ordinari di accertamento previsti in materia di imposte dirette e Iva.
Per garantire maggiore certezza delle situazioni giuridiche e una correlata miglior tutela dei diritti dei contribuenti, viene stabilito che, d’ora in avanti, il raddoppio si verifichi solo in presenza dell’effettivo invio della denuncia effettuato entro i termini ordinari di decadenza, facendo salvi gli effetti degli atti impositivi precedentemente notificati.
In particolare, in materia di imposte dirette, il comma 1 integra il contenuto dell’articolo 43, comma 3 del Dpr 600/1973, prevedendo che il raddoppio non operi qualora la denuncia sia presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini ordinari previsti nello stesso articolo 43.
Lo schema di decreto governativo ha ricevuto il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni parlamentari, con la precisazione che la condizione sull’applicabilità del raddoppio dei termini comprenda esplicitamente anche le denunce presentate dalla Guardia di finanza.
Pertanto, in accoglimento di tali condizioni, all’innovato articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973, sarà aggiunto, infine, il seguente periodo “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è compresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”.
In materia di Iva, è stato integrato l’articolo 57, comma 3, del Dpr 633/1972, con l’aggiunta del seguente periodo “il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di Finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.”
In buona sostanza, con l’entrata in vigore del decreto legislativo, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il raddoppio dei termini opererà solo se la violazione di natura penal-tributaria sarà denunciata all’autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.
Il comma 3 prevede che sono fatti salvi gli effetti dei seguenti atti, sempreché notificati alla data di entrata in vigore del decreto:
– avvisi di accertamento
– provvedimenti di irrogazione sanzioni di natura amministrativa
– tutti gli atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria.
Inoltre, viene specificato che, qualora i relativi atti aventi a oggetto la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli effetti:
-degli inviti a comparire previsti dall’articolo 5 del Dlgs 218/1997 notificati entro la data di entrata in vigore del decreto
– dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del decreto.
Il raccordo con le disposizioni in materia di voluntary disclosure
L’approvazione definitiva del decreto legislativo comporta rilevanti effetti anche nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge 186/2014.
In primo luogo, le nuove disposizioni sul raddoppio dei termini consentiranno una corretta individuazione dei periodi di imposta ancora accertabili alla data di presentazione dell’istanza che potranno essere ricompresi nella procedura. In ordine a tale questione, l’Agenzia delle Entrate aveva specificato, nella circolare n. 10 del 13 marzo 2015, che, in caso di violazioni che avessero comportato l’obbligo di denuncia, gli anni accertabili nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (internazionale e nazionale), avrebbero potuto essere compresi dal 2006 (o dal 2004 in caso di dichiarazione omessa o nulla) al 2013. Alla luce del decreto sulla certezza del diritto gli anni accertabili oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono individuati con certezza e coincidono con le annualità ancora aperte ai fini dell’accertamento tributario ossia il 2010, in caso di presentazione della dichiarazione, e il 2009, in caso di dichiarazione omessa o nulla. Ciò in quanto, in assenza di una denuncia penale da parte dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2014, eventuali reati penal-tributari commessi in periodi d’imposta anteceedenti il 2010 non potranno far scattare il raddoppio dei termini.
Inoltre, il comma 4 del decreto contiene una norma specifica che risolve i dubbi interpretativi derivanti dal difetto di coordinamento tra termini di prescrizione penale e termini di decadenza del potere di accertamento, che aveva ripercussioni anche in tema di voluntary disclosure. Infatti, è sancito che, ai fini delle cause di non punibilità previste dall’articolo 5-quinquies, comma 1, della legge 186/2014, “si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento”.
Se ne deduce, pertanto, che, per i reati coperti dalla voluntary disclosure di cui al citato articolo 5-quinquies, comma 1, non si potrà procedere penalmente nemmeno per gli anni 2008 e 2009 (ancora non prescritti penalmente) in relazione agli imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività dichiarate per mezzo della procedura, fermo restando l’orizzonte temporale della voluntary, che parte comunque dal 2009 (o dal 2010) per effetto delle nuove disposizioni sul raddoppio dei termini.