processo telematicoIl capo V della Legge europea 2014, n. 115/2015(“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”), pubblicata sulla G.U. del 3 agosto e che entrerà in vigore il prossimo 18 agosto, prevede alcune disposizioni in materia di fiscalità.

 

L’articolo 12, al comma 1, introduce modifiche alla disciplina Iva delle importazioni di merci di valore modesto, aggiungendo all’articolo 9 del Dpr 633/1972, sul trattamento dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, il comma 4-bis. A far data dal 18 agosto, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili comprenderanno anche i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive del Consiglio Ue 2006/79/Ce, del 5 ottobre 2006 e 2009/132/Ce del 19 ottobre 2009. Tutto questo, a condizione che i corrispettivi dei servizi accessori partecipino al calcolo della base imponibile Iva, come previsto all’articolo 69 del Dpr 633/1972, ancorché la medesima base imponibile non sia stata assoggettata a imposta.

 

Il comma 2, invece, estende le franchigie fiscali di cui al decreto Mef 489/1997 anche alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle richiamate direttive. Sarà un decreto ministeriale a modificare il regolamento in materia prevedendo che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e a quelle di valore trascurabile, siano ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

 

Un’altra novità fiscale è contenuta nel successivo articolo 13 (“Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto relativa a talune operazioni intra-Ue”). L’intervento normativo riguarda il Dl 331/1993; le disposizioni interessate sono gli articoli 38 (acquisti intracomunitari) e 41 (cessioni intracomunitarie non imponibili).

 

Per quanto riguarda i prodotti e servizi che non costituiscono acquisti intracomunitari, il nuovo articolo 38, al comma 5, lettera a), stabilisce che rientra in tale categoria l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali di beni successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo di imposta, nello Stato membro di provenienza. Rispetto alla precedente versione, dunque, è eliminata la possibilità di spedizione o di trasporto al committente in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità.

 

Infine, ai sensi della disposizione del nuovo articolo 41, comma 3, in combinato disposto con il comma 2, lettera c) che prevede che non può essere assimilato alle cessioni non imponibili l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per conto suo, in base a un titolo diverso da quelli indicati nello stesso comma 3 di beni ivi esistenti, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni