scattiChi non parteciperà al piano straordinario di assunzioni per la buona scuola continuerà a rimanere iscritto nelle GaE. E continuerà a poter effettuare supplenze non brevi come prevede la disciplina attuale. E’ quanto si deduce dalle Faq del Miur che sono state pubblicate in questi giorni in occasione dell’avvio del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015 sulla buona scuola.

 

Chi non vorrà trasferirsi in altra provincia (è questo il rischio piu’ grande della partecipazione al piano straordinario) basterà quindi che non rifiuti un’eventuale proposta assunzionale con le regole ordinarie (fase 0 e fase A del piano) e non presenti domanda per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni (fasi b e c del piano). Perchè in tale ultimo caso ai docenti non è data sostanzialmente la possibilità di rifiutare la proposta pena la cancellazione definitiva da tutte le graduatorie. 

 

D’altro canto fino a quando vi saranno aspiranti collocati nelle graduatorie a esaurimento, ogni volta che l’amministrazione scolastica procederà alle immissioni in ruolo in via ordinaria, dovrà distribuire i posti a metà tra gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di merito e quelli ancora presenti nelle rispettive graduatorie a esaurimento, come prevede l’articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

Peraltro la legge 107/2015 ha previsto che la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continuerà ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario. Pertanto i docenti nelle GaE che non parteciperanno alle fasi B e C del suddetto piano potranno continuare a concorrere per l’ottenimento  delle supplenze non brevi; c’è solo un vincolo: i contratti a tempo determinato stipulati dalle amministrazioni scolastiche qualora attivati per coprire supplenze su posti vacanti e disponibili, non potranno superare i 36 mesi di durata a partire dal 1° settembre 2016.