NASPI indennitaCon la circolare n° 142 del 2015, tra le altre cose, l’Inps ha stabilito che chi rifiuta il lavoro perde la Naspi (nuova indennità di disoccupazione). Non accettare un’occupazione in un luogo distante non più di 50 chilometri dalla propria residenza, infatti, fa decadere il ricorso alla Naspi.

 

Lo stesso succede se si rifiuta un posto di lavoro raggiungibile in massimo di 80 minuti con i mezzi pubblici o se si snobbano le iniziative di politica attiva (corsi di formazione ad esempio). Inoltre, la circolare precisa che alla Naspi possono aggiungersi i voucher, fino a 3 mila euro, o un eventuale occupazione con contratto intermittente, fino a 8 mila euro.

 

Nelle more dell’attuazione tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – del disposto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.22 del 2015 in materia di condizionalità alla erogazione della indennità NASpI, stante il rinvio all’applicabilità alla NASpI delle disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili, si confermano le disposizioni attuative e di prassi sulla risoluzione del rapporto di lavoro e sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda e nell’ipotesi di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

 

In dette ipotesi l’elemento della distanza della sede di lavoro – entro o oltre i 50 chilometri o la raggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici – rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto il profilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione.

 

Per maggiori informazioni potete consultare la circolare dell’INPS in allegato a quest’articolo.