L’Inps spiega il meccanismo di rivalutazione delle pensioni interessate dal recente decreto legge 65/2015. La rivalutazione scatterà anche per le pensioni ai superstiti.
I rimborsi d’agosto interesseranno i pensionati titolari nel dicembre 2011 di una pensione ricompresa tra i 1405 e i 2810 euro al mese lordi. Lo precisa l’Inps con il messaggio 4993/2015 nel quale l’istituto chiarisce ulteriormente il funzionamento dei rimborsi previsti dal decreto legge 65/2015 adottato per rispondere ai rilievi della Sentenza numero 70 della Corte Costituzionale.
I criteri rivalutativi. Il decreto legge 65/2015 ha previsto che le pensioni il cui importo nel 2011 e nel 2012 è ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei medesimi anni, siano sottoposte a tre diverse ricostituzioni, che producono effetti finanziari a titolo di arretrati o di importo in pagamento nel 2012 e nel 2013 (comma 25), nel 2014 e nel 2015 (comma 25 bis, lettera a), a decorrere dal 2016 (comma 25 bis, lettera b). Il calcolo deve essere, quindi, effettuato prendendo a base l’importo complessivo dei trattamenti alla data di dicembre 2011, sul quale effettuare tre diverse rivalutazioni, da utilizzare rispettivamente: per il 2012 e il 2013; per il 2014 e 2015; dal 2016.
La base della rivalutazione in tutti e tre i casi è la stessa (si veda tabella), a cambiare sono i coefficienti di volta in volta a seconda della classe di assegno di cui il pensionato era titolare nel 2011. Una prestazione di 1500 euro lordi al dicembre 2011 deve essere quindi rivalutata una prima volta del 40% per il biennio 2012-2013 determinando un incremento mensile di 16,20 euro per il 2012 e di 34,40 euro per il 2013. Solo il 20% della prima rivalutazione (cioè l’8%) viene trascinato nell’assegno per il biennio successivo (con la seconda rivalutazione) recando una crescita di poco meno di 7 euro al mese sia per il 2014 che per il 2015. Dal 2016, con la terza rivalutazione, l’effetto trascinamento aumenta e porta con sé un aumento della pensione di circa 17,4 euro al mese. Per un esatto calcolo degli importi che saranno restituiti si rimanda al programma che abbiamo elaborato per i lettori.
Cumulo perequativo. L’inps ricorda altresì che l’importo di perequazione da riconoscere in applicazione della normativa in oggetto è funzione di tutti i trattamenti pensionistici e, quindi, per determinare la classe di assegno sulla quale applicare la rivalutazione, bisogna sommare i trattamenti facenti capo allo stesso soggetto e memorizzati nel Casellario Centrale Pensioni.
Rate agli eredi. Se il titolare della pensione da rivalutare è deceduto gli eredi possono ottenere i ratei maturati e non riscossi dal titolare. Per ottenere le differenze spettanti gli eredi dovranno però produrre apposita domanda per via telematica utilizzando le procedure già esistenti ed indicando nelle note la dicitura “ratei per sentenza Corte Costituzionale 70/2015.” Nessuna domanda invece per la pensione ai superstiti in quanto queste prestazioni saranno rideterminate d’ufficio con elaborazione centrale con le stesse modalità delle pensioni “ordinarie”.