La Corte di Cassazione (sentenza a Sezioni Unite n. 14689/2015 del 14 luglio 2015) stabilisce un principio inequivocabile a proposito della responsabilità di tipo contabile o erariale per effetto di accordi di contrattazione collettiva anche integrativa che dovessero presentare, o hanno presentato, difetti come il mancato rispetto dei vincoli di bilancio o di altra norma di legge. In questo caso la responsabilità di tipo contabile è solo in capo alle amministrazioni pubbliche, in analogia a quanto accade nei settori privati, e non può gravare sulle rappresentanze sindacali titolari di potere negoziale e firmatarie degli accordi.
Si tratta di una sentenza rilevante che costituisce un’inversione di rotta soprattutto dopo che alcune pronunce della Corte dei conti affermavano la corresponsabilità nel danno procurato all’erario dei rappresentanti sindacali firmatari di clausole contrattuali poi qualificate come nulle.
La sentenza prende le mosse dall’iniziativa legale promossa dalle rappresentanze sindacali firmatarie di un accordo decentrato presso il Comune di Firenze, e patrocinata dai legali della FP CGIL Firenze e della CGIL Nazionale, contro la sentenza Corte dei conti che le aveva, per l’appunto, riconosciute corresponsabili sotto il profilo contabile, al pari della controparte pubblica, per il mancato rispetto nell’accordo dei vincoli di bilancio.
La Cassazione afferma quindi il principio secondo il quale:
«deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, quanto, invece, della rappresentanza degli interessi, antagonistici a quelli datoriali, dei lavoratori da cui hanno ricevuto il mandato. L’art. 40, comma 3 quinques, d.lgvo n, 165/2001 laddove dispone che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”, sancisce testualmente che l’obbligo di perseguire il rispetto dei vincoli di bilancio grava sulla parte pubblica datoriale e non già anche sulle rappresentanze sindacali dei lavoratori».
Quindi, secondo la Corte suprema deve escludersi che, nello svolgimento della loro attività sindacale, le rappresentanze dei lavoratori siano portatrici di funzioni dirette al perseguimento dei fini e degli interessi della Pubblica Amministrazione, in quanto esprimono soltanto gli interessi dei lavoratori da cui hanno ricevuto mandato.
Pertanto, tutti i tentativi di chiamare in causa le rappresentanze sindacali firmatarie di accordi di contrattazione per responsabilità contabile o danno erariale a seguito dell’accertato mancato rispetto da parte della magistratura contabile dei vincoli di bilancio degli accordi in questione, non potranno avere luogo, né gravare sui soggetti che “fisicamente” hanno apposto la firma in calce agli accordi. La responsabilità del controllo contabile resta in capo alle Pubbliche Amministrazioni.
Per questa via si rafforza il ruolo delle RSU, messe inopinatamente in discussione da controlli e controllori che, spesso alla prova dei fatti, si rivelano sbagliati e unitili.
Questa ultima sentenza, dopo il recente pronunciamento della Corte Costituzionale sull’illegittimità del blocco dei contratti pubblici, aggiunge un altro tassello importante per la ricomposizione del quadro dei diritti dei lavoratori ad agire, tramite gli strumenti di tutela collettiva, per vedersi riconosciuta una giusta retribuzione (art. 36 Costituzione).