meritoIl Ministero dell’Istruzione rettifica con la nota n. 21828 un passaggio chiave del nuovo reclutamento per i docenti previsto dalla legge n. 107.

 

Nel provvedimento ministeriale si legge che “alla nota prot. n. 21739 del 22 luglio 2015 per rappresentare che alla pagina 2 , al secondo capoverso, per mero errore materiale, è stata omessa la frase “o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione”.

 

Il Miur chiarisce, infatti, che la frase deve intendersi sostituita come di seguito si riporta: “appare utile ricordare che alla fase A del piano straordinario di assunzioni non possono partecipare gli aspiranti già assunti, quali docenti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, ivi compresi i docenti nominati, per la stessa o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione, nella precedente fase 0..

 

Con la nota n. 21739 si chiarisce che con il D.M. n. 470 del 7 luglio 2015 è stato assegnato un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità, da autorizzare con le procedure previste dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2015/2016.

 

Al fine di procedere alle ulteriori nomine in ruolo del personale docente per la fase di cui all’art. 1, comma 98, lettera a) della legge n. 107 del 13 luglio 2015, nel comunicare che è in corso di perfezionamento il relativo decreto, si allegano le tabelle analitiche, che evidenziano nella colonna “disponibilità”, per ciascuna provincia, la ripartizione – rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno – del numero massimo di assunzioni da effettuare sui posti vacanti e disponibili, comprensivo quindi del contingente già assegnato per la fase O.

 

La sola tabella contenente i posti di sostegno dell’istruzione secondaria di secondo grado, riporta anche la ripartizione del totale dei posti vacanti e disponibili, già distinti per area disciplinare, al netto di eventuali accantonamenti comunicati dagli uffici per le operazioni di mobilità.

 

Si conferma, anche relativamente a tale fase A, che al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2015/2016, la sede provvisoria di servizio. Il numero di contratti a tempo indeterminato resta, comunque, subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale.

 

La sede definitiva verrà attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità relativo all’anno scolastico 2016/2017.

 

Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.

 

Nell’ambito delle operazioni sia della fase 0 che della fase A non è possibile effettuare eventuali compensazioni tra le classi di concorso in quanto i posti non utilizzati saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi.

 

Inoltre come previsto dall’art. 399 comma 2 del D.L.vo n. 297/97, nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie ad esaurimento.

 

Non possono, altresì, partecipare al piano assunzionale i soggetti inclusinelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012.