deleghe_1L’analisi di Giuseppe Mariani (Drigente, esperto di diritto scolastico e formatore del personale della scuola. Autore presso la casa editrice EDISES).

 

Con l’art. 22 del ddl la Camera delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una serie di decreti legislativi, al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

 

Le deleghe sono dettagliatamente accorpate per aree omogenee. Ne diamo qui una sintesi per sommi capi:

 

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione, a partire dalla redazione di un nuovo Testo unico;

 

b) riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevedendo, tra l’altro, l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale.

 

c) riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandati;

 

d) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ridefinendo il ruolo del docente di sostegno nonché le modalità della certificazione;

 

e) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale;

 

f) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia;

 

g) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

 

h) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica

 

i) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero;

 

j) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato sia del primo che del secondo ciclo.

 

Dal confronto sinottico con l’elenco delle deleghe contenute nell’art. 21 del ddl licenziato il 12 marzo dal CdM risulta, nel testo approvato alla Camera, la rinuncia a normare almeno due materie di estrema rilevanza:

 

  • la riforma degli organi collegiali della scuola, per i quali, alla conclusione della precedente legislatura, era già stato concordato nella VII Commissione della Camera il il ddl n. 913 (c.d. “miniriforma Aprea”);

 

  • il riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici, nonché del sistema di valutazione degli stessi in conseguenza del rafforzamento delle loro funzioni.