Quanti, dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo 2014/15, vanno assegnati ai docenti che usufruiscono della riserva di legge di cui alla legge n. 68/99?
Le istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2015/16
La normativa:
A.8 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e .18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98.
Le riserve previste sono :
A Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile
P Non vedente o sordomuto
Tali titoli, trattandosi di dati sensibili, non compaiono nella pubblicazione della graduatorie sul sito dell’Ambito territoriale, ma sono indicati in apposito elenco dell’ufficio scolastico.
Riserve posti categorie protette (Legge 68/1999)
Secondo le indicazioni riportate nella CM n. 248 del 7.11.2000, richiamata dalle istruzioni operative, le nomine in ruolo nei confronti delle categorie protette (invalidi, orfani e categorie equiparate) devono essere effettuate come segue:
a) innanzitutto è necessario verificare in ogni provincia, tramite gli appositi tabulati messi in linea dal sistema informativo, che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M ) non siano sature (ossia che ci siano effettivamente riservisti da assumere)
b) si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento (comprensiva anche della IV fascia).
In presenza di un solo posto non si procede alla nomina del riservista. In caso di posti dispari, l’unità eccedente va attribuita agli aspiranti inclusi in graduatoria non riservisti
Qualora non siano più presenti riservisti di una categoria, i posti vanno all’altra categoria (in ogni caso deve essere rispettata la percentuale assegnata ai riservisti)
Dunque, se il docente è assunto in quanto rientrante nella percentuale che spetta ai riservisti, la sua collocazione in graduatoria non conta.
La riserva (ex legge 68/99) può essere inserita annualmente nelle Graduatorie ad esaurimento, pertanto il file è sempre aggiornato per le immissioni in ruolo di ciascun anno scolastico. Non è invece previsto l’inserimento nelle Graduatorie di merito del concorso, se non comunicata entro il temine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione (7 novembre 2012 per il concorso 2012).
L’assegnazione della sede avviene sulla base della relativa normativa (graduatoria e precedenze previste dalla legge 104/92).
In particolare si tiene conto della nota Prot. n. 279 del 28 luglio 2004 :
“A riguardo si riferisce che l’art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona handicappata, con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente, al momento dell’assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.
L’art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede senza il loro consenso.”