Voluntary-Disclosure-2Arrivano puntuali le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti presentati dai professionisti e dalla stampa specializzata in tema di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare n. 10/E dello scorso marzo, l’Agenzia fornisce con la circolare n. 27/E di oggi ulteriori precisazioni per l’applicazione delle misure introdotte dalla legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero.

 

I delegati che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun reddito connesso alle stesse.

 

Non devono, invece, compilare il quadro RW del modello Unico, gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi.

 

La circolare chiarisce, inoltre, le modalità di accesso agli effetti premiali della procedura per i procuratori che hanno commesso violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

 

Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile far emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza.
Per i contribuenti che, ad esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno.

 

Invece, nell’ipotesi in cui il denaro fosse già stato detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non era decaduta la contestazione delle violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento della procedura di collaborazione volontaria internazionale.

 

Il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti di attività illecitamente detenuti all’estero è applicabile quando la consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, non eccede i 2 milioni di euro: in caso di attività cointestate non rileva, quindi, l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente.

 

Anche l’Ivie e l’Ivafe, inoltre, rientrano nella disclosure, permettendo ai contribuenti di accedere ai relativi benefici.

 

Nel caso di un contribuente ignaro della formale conoscenza di una causa di inammissibilità da parte dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato, sarà l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità all’accesso alla procedura.

 

La disciplina di favore prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla determinazione delle sanzioni, trova applicazione anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli Stati Uniti).

 

La circolare, infine, chiarisce che i contribuenti possono scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o al ravvedimento operoso.