Bonifica, amiantoCon il passaggio parlamentare arriva una norma d’interpretazione autentica in merito alle disposizioni sulle pensioni dei lavoratori esposti all’amianto. La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 112, della legge n. 190/2014) ha escluso i «lavoratori attualmente in servizio» a cui l’Inail aveva revocato le certificazioni sull’amianto, dalla possibilità, ai fini pensionistici, di fruire del particolare regime agevolativo che prevede l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore, ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione (e non anche del diritto), pari a 1,25.

 

Destinatari delle disposizioni di cui al comma 112 secondo l’Inps (Circolare 51/2015) erano infatti i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2015.

 

L’art. 5-bis del decreto appena approvato chiarisce invece che con il termine «lavoratori attualmente in servizio», si intendono i lavoratori che, alla data del 1 ° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 190/2014), non fossero beneficiari di pensioni (si prescinde, quindi, dalla sussistenza, a quella data, di un eventuale rapporto di lavoro).

 

Per i lavoratori soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, con esposizione ultradecennale a detta sostanza morbigena, è prevista la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5, ai fini del diritto e della misura della  pensione. Per i lavoratori non soggetti alla predetta assicurazione con l’INAIL, con esposizione di almeno dieci anni all’amianto,  il beneficio pensionistico si sostanzia nell’applicazione del coefficiente di 1,25 al periodo di esposizione per la sola determinazione dell’importo della pensione e non anche per la maturazione del diritto alla stessa.

 

Al lavoratore esposto all’amianto per almeno dieci anni, per lo svolgimento di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e, per meno di dieci anni, per lo svolgimento di attività lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL, spetta la rivalutazione dell’intero periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione.

 

Anche al lavoratore esposto all’amianto complessivamente per almeno dieci anni, sommando periodi soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima, entrambi inferiori a dieci anni, spetta la rivalutazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione.