modello 770Fornire all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti o ravvedersi con il beneficio di sanzioni ridotte, è ora possibile anche in relazione alle presunte anomalie da spesometro e a quelle riguardanti i compensi da lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770. L’anno d’imposta “attenzionato” è il 2011. Le novità nel provvedimento 13 luglio 2015.

 

La procedura, introdotta dall’ultima Stabilità (articolo 1, commi da 634 a 636, legge 190/2014), era già stata avviata per i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive e per le anomalie riscontrate nell’ambito degli studi di settore.

 

Con il provvedimento di oggi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva e della Guardia di finanza:

 

  • le informazioni derivanti dal confronto con i dati delle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21, Dl 78/2010) che evidenziano omissioni, anche parziali, dei ricavi conseguiti nell’anno d’imposta 2011

 

  • le informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nella dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2011, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti nel modello 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (causale A per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, causale M per le prestazioni di lavoro autonomo occasionali).

 

 

I contribuenti, una volta informati, hanno la possibilità di spiegare all’Agenzia i motivi delle presunte anomalie oppure porvi rimedio, beneficiando della riduzione delle sanzioni, modulata in base alla tempestività della correzione, ricorrendo cioè alle nuove regole del ravvedimento operoso.

 

Le novità del ravvedimento

 

L’istituto è stato completamente modificato dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 637, legge 190/2014): ora, è possibile accedervi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Abolito pure il precedente limite temporale, secondo cui ci si poteva avvalere del ravvedimento operoso, al massimo, fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione.

 

La legge 190/2014, inoltre, ha previsto, anche ulteriori ipotesi, in aggiunta a quelle esistenti, per le quali l’entità dello “sconto” sulla sanzione è graduata sui tempi di regolarizzazione. In particolare, le nuove fattispecie a disposizione dei contribuenti “allertati” dalla stessa Agenzia prevedono:

 

  • la sanzione ridotta a 1/7 del minimo, se il ravvedimento è perfezionato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore

 

  • la sanzione ridotta a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore.

 

 

L’unico ostacolo al ravvedimento è rappresentato dalla formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento, oppure dal ricevimento di una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dei controlli, automatico o formale, delle dichiarazioni.