Spetta a coloro che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali istanze inoltrate in precedenza.
“6844” è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 63/E del 7 luglio 2015 – per consentire ai contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, danneggiati dal sisma del maggio 2012, di sfruttare in compensazione il credito d’imposta previsto dal decreto legge 83/2012, articolo 67-octies. La misura massima del bonus è pari al 43,0133% dell’importo complessivo richiesto nel 2015. A stabilirlo, ilprovvedimento del 7 luglio 2015.
Bonus per chi
L’agevolazione riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che, alla data del 20 maggio 2012, avevano sede legale o operativa e svolgevano la loro attività in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che, per effetto di quell’evento, hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda o dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o macchinari utilizzati per l’attività. L’accesso al contributo è regolamentato dal decreto Mef del 23 dicembre 2013, che ha previsto la presentazione di una istanza alle Entrate e ha demandato alla stessa Agenzia la determinazione della misura del credito d’imposta spettante per ciascun anno, calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello del credito richiesto.
La richiesta
Il modello per la richiesta di attribuzione del bonus e la definizione dei termini di presentazione delle domande e di inizio utilizzo del credito d’imposta sono arrivati con provvedimento dell’11 aprile 2014 (vedi “Sisma 2012: on line il modello per prenotare il credito d’imposta”). Successivamente, l’articolo 1, comma 9-septies, del Dl 74/2014 ha ampliato le modalità di attestazione del danno e la platea dei beneficiari, e ha esteso al 31 dicembre 2014 il periodo agevolato (vedi: “Credito d’imposta sisma 2012: riaperti i termini per le richieste”).
Come è stata determinata la percentuale
Il provvedimento odierno, come anticipato, stabilisce nel 43,0133% la misura massima del credito d’imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. L’importo risultante dall’applicazione di quella percentuale al credito richiesto va troncato alla seconda cifra decimale.
La quantificazione della misura percentuale è avvenuta sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per il 2015 (9.943.082 euro) e l’ammontare complessivo del credito – risultante dalle domande validamente presentate nel 2015 – richiesto per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (23.116.292 euro).
Bonus come
A partire da domani, dunque, quanti ne hanno diritto potranno utilizzare il credito d’imposta in compensazione di altri tributi e contributi (articolo 17 del Dlgs 241/199), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel), pena lo scarto dell’operazione di versamento.
L’Amministrazione finanziaria effettuerà controlli automatizzati su ciascuna delega di pagamento: nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta o nel caso in cui l’importo utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 sarà scartato. Lo scarto sarà comunicato a chi ha trasmesso l’F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo 6844 va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, quando il contribuente deve restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”). Come “anno di riferimento” va specificato quello di sostenimento dei costi.