Una delle novità più consistenti del ddl di riforma della scuola riguarda l’avvio dell’organico dell’autonomia.
Fughiamo subito un equivoco che circola nella rete e tra i social: l’organico dell’autonomia non coincide soltanto con l’organico del potenziamento, ma il termine si riferisce all’insieme dell’organico della scuola.
Da chi sarà determinato?
Sono le istituzioni scolastiche che effettuano le scelte in merito agli insegnanti e alle attività curriculari, extracurricolari, educative e organizzative, individuando il fabbisogno di posti del’organico dell’autonomia, che dovrà essere calibrato in relazione all’offerta formativa.
La consistenza complessiva dell’organico sarà determinata dal Ministero dell’economia e dal Ministero dell’istruzione, cui farà parte anche un contingente ulteriore, della durata di un anno, per la copertura di posti rimasti scoperti.
Come sarà articolato al suo interno?
L’organico dell’atonomia comprende:
- l’organico di diritto
- i posti per il potenziamento
- i posti necessari per l’organizzazione della scuola (collaboratori dei dirigenti)
- i posti per la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convezioni
Come sarà ripartito tra le regioni?
A partire dal 2016/17 l’organico sarà ripartito tra le Regioni, in base al numero delle classi per i posti comuni, mentre i posti del potenziamento sulla base del numero degli alunni. Per il sostegno il numero di docenti è effettuato sulla base del numero degli alunni disabili.
La suddivisione non sarà automatica, saranno considerati anche altri fattori, presenza di:
- aree montene o piccole isole
- aree interne
- aree a bassa densità demografica o forte processo migratorio
- aree con alti tassi di dispersione scolastica
La divisione dell’organico tra le Regioni prenderà in considerazione anche il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o progetti di valore nazionale.