assegni di mantenimentoNon conta il fatto che i minori pernottino spesso dal padre perché, ciò che conta, è la stabile coabitazione ossia la collocazione, e se questa è presso la madre, l’altro coniuge deve comunque versare l’assegno.

 

Tutto questo nella sentenza della Corte di Cassazione n. 13504 , sez. I Civile, del 16 gennaio – 1 luglio 2015.

 

Con sentenza depositata in data 24 giugno 2011 il Tribunale di Chiavari, che aveva già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi T.S. e A.P. , poneva a carco dello stesso, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori della coppia, un assegno mensile pari ad Euro 1000,00.

 

In particolare, è stato posto in evidenza la preponderanza della posizione reddituale del primo coniuge, dovendosi anche tener conto del pagamento, da parte del secondo congiunto, di una rata di mutuo superiore rispetto a quella versata dall’ex coniuge e dell’acquisto da parte di costui, a titolo di eredità, di un appartamento.

 

A fronte di tale sperequazione, doveva altresì tenersi conto delle accresciute esigenze della prole, mentre la circostanza che i figli andassero spesso a dormire presso il padre non poteva comportare, stante la loro collocazione stabile presso la madre, l’elisione del contributo posto a carico dell’appellante.

 

È stato, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass., 10 dicembre 2014, n. 26060; Cass., 29 luglio 2011, n. 16376; Cass., 18 agosto 2006 n. 18187) l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dalla legge sul divorzio, art. 6 (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. È stato altresì precisato che il richiamato principio trova conferma nelle nuove previsioni in tema di affido condiviso di cui alla L. n. 54 del 2006.

 

È stato poi precisato che l’assegno disposto in favore del genitore presso il quale la prole è prevalentemente collocata non contrasta con il contenuto dell’art. 155 cod. civ., che fornisce alcune indicazioni sui presupposti e caratteri dell’assegno, introducendo il principio generale, già elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L’ulteriore previsione che il giudice possa disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di “proporzionalità”, esclude che la Corte territoriale abbia violato detta disposizione, in quanto la previsione di un assegno si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l’affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto il ricordato art. 155 c.c., fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell’assegno, considerando, tra l’altro, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”.

 

Invece, nella sentenza n. 13514 Corte di Cassazione, sez. I Civile, del 3 giugno – 1 luglio 2015, si può rivedere la misura dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie solo se intervengono fatti nuovi ed eventi successivi che mutino le condizioni dei coniugi sulla base delle quali il giudice aveva inizialmente deciso.

 

Infatti, con decreto in data 10 gennaio 2013 il Tribuna­le di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda con la quale, ai sensi dell’art. 9 della l. n. n. 898 del 1.970, il primo coniuge aveva chie­sto la revoca dell’assegno di divorzio già disposto in favore dell’ex congiunto.

 

La questione proposta, oltre ad essere intrinsecamente infondata (cfr. Cass., 18 settembre 2003, n. 21331, proprio in tema di revisione delle condizioni di divorzio fondata sulla sopravvenienza delle delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità dei matrimonio), non coglie la fondamentale ed autonoma ratio decidendi del provvedimento impugnato, che, in parte qua, ha rilevato che la questione era stata tardivamente (e, quindi, inammissibilmente) proposta per la prima volta in sede di reclamo. Tale statuizione non risulta in alcun modo censurata.

 

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione al rapporto fra sentenza di divorzio e decisione ecclesiastica. Ove poi si sia inteso affermare che non è configurabile un vero e proprio giudicato in presenza della possibilità di un giu­dizio di revisione, tale affermazione di principio non è riferibile neppure alle altre statuizioni del provvedimento impugnato, per lo più fondate sulla carenza del presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi rispetto al precedente provve­dimento in materia di mutamento delle condizioni del divorzio già intervenuto, fra le stesse parti, nell’anno 2008.

 

Premesso che il giudicato che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi succes­sivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle mo­difiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo (Cass., 22 maggio 2009, n. 11913), deve osservarsi che il ricorso non attinge – limitandosi a riproporre le questioni già sottoposte alla Corte di appello – le ragioni per le quali tanto le istanze istrutto­rie, quanto le dedotte obbligazioni nei confronti dei figli non sono state considerate meritevoli di accoglimento.