tagliDOMANDA:

 

Nel 2012 il Comune ha stipulato locazione finanziaria a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, impegnandosi con l’intermediario finanziario al pagamento di un canone periodico a fronte del godimento del bene del quale acquisirà la proprietà al termine del periodo contrattuale. Alla consegna dell’opera la società di leasing comincerà ad incassare i canoni. L’opera che doveva concludersi entro il 2014, per diverse problematiche non si concluderà prima di agosto 2015. L’operazione era stata impostata in base al c.d. metodo patrimoniale che, dando priorità agli aspetti giuridico – formali attinenti alla titolarità del bene in capo al soggetto finanziatore, determinava l’iscrizione delle spese per i canoni comprensive di quota capitale e quota interessi tra le spese correnti e l’iscrizione del bene nel conto del patrimonio dell’ente al momento dell’esercizio dell’opzione di riscatto. In questo caso l’operazione non produceva effetti sui limiti di indebitamento ed incideva ai fini del patto di stabilità sul saldo di parte corrente per la quota impegnata annualmente per i canoni. Nel nuovo sistema di contabilità armonizzata, invece, il principio di competenza finanziaria potenziata impone la prevalenza della sostanza sulla forma e la considerazione del leasing finanziario come operazione di indebitamento per cui il debito va rilavato in bilancio per l’intero importo del finanziamento da iscrivere tra le accensioni di prestito con inevitabili conseguenze sul patto di stabilità.Secondo il principio contabile 3.25 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 il leasing finanziario ….è registrato secondo il metodo finanziario al fine di rilevare sostanzialmente che l’Ente si sta indebitando per acquisire un bene. Al momento della consegna del bene oggetto del contratto, si rileva il debito pari all’importo oggetto di finanziamento, da iscrivere tra le accensioni di prestiti, e si registra l’acquisizione del bene tra le spese di investimento.Da ciò si evince l’incidenza oltre che sul limite di indebitamento, anche sul patto di stabilità per l’intero importo del debito.E’ corretta questa interpretazione. L’ultima parte del principio contabile 3.25 di cui sopra, recita ……I principi di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle nuove operazioni di leasing. In merito a quest’ultimo punto, poiché il Comune ha stipulato il contratto di leasing e il contratto di appalto nel 2012, può escludersi che venga considerata come nuova operazione di leasing, con la possibilità che, pur imputando in bilancio il valore dell’immobile acquisito in leasing finanziario per l’intero valore del bene, incida ai fini del patto di stabilità solo per la quota di canone annuo, ferma restando l’incidenza sulla capacità di indebitamento?.

 

RISPOSTA:

 

Il quesito ha correttamente impostato la problematica del leasing finanziario secondo i nuovi principi provenienti dall’ armonizzazione contabile. In sostanza e sinteticamente il leasing finanziario è registrato con le stesse scritture utilizzate per gli investimenti finanziati da indebitamento, con l’importo del finanziamento pari al valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Pertanto i canoni periodici sono registrati distinguendo la parte interessi, da imputare tra le spese correnti, dalla parte capitale da imputare ai rimborsi prestiti. Poiché nella parte conclusiva del Principio 3.25 viene stabilito che l’applicazione dello stesso, come sopra riportato, è riferita alle operazioni di leasing stipulate dopo l’ 1/1/2015 appare corretta l’interpretazione fornita nell’ ultima parte del quesito.