Proseguono i lavori in Commissione affari costituzionali della Camera sugli emendamenti al disegno di legge delega sulla Pubblica Amministrazione. Nella giornata di ieri sono stati esaminati gli emendamenti all’articolo 9 del provvedimento approvato in prima lettura dal Senato, quello riguardante la riforma della dirigenza pubblica.
Le principali novità riguardano gli enti locali destinati, com’è noto, a perdere il segretario comunale, un forte presidio alla legalità dell’azione amministrativa dell’ente: nel nuovo quadro di riferimento si prevede l’obbligo per gli enti locali di nominare un dirigente apicale proveniente dal ruolo unico (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La Commissione ieri però ha approvato alcuni emendamenti che consentiranno tuttavia ai “comuni con popolazione superiore a centomila abitanti di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e previsione, in tale ipotesi, dell’affidamento della funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa ad un dirigente di ruolo“. Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale, inoltre, cesseranno se non rinnovati entro novanta giorni dall’insediamento degli organi esecutivi.
Prima di arrivare all’abolizione dei segretari comunali resta confermata comunque una fase-ponte di tre anni. In questo arco temporale quindi, chi svolge la funzione del segretario comunale continuerà a farlo anche se sotto l’etichetta generica di dirigente pubblico: “in sede di prima applicazione – recita il ddl – e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, [resta] l’obbligo per i comuni di conferire l’incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo unico”. Per effetto delle modifiche di ieri in Commissione si garantisce comunque la possibilità di conferire l’incarico anche ai soggetti già iscritti all’albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge Delega.