• Scade il termine entro il quale il Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura o nel luogo di detenzione, deve:

 

a) includere i nominativi dei richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;

 

b) rilasciare ai richiedenti una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a) (istruzioni ministeriali).

 

Consegna ai Sindaci, da parte del Prefetto, delle cassettine contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi delle schede per la votazione. Assicurare la Prefettura sui quantitativi pervenuti

 

(par. 18 circ. 2397/AR/1984 Min. Int.).

 

Pubblicazione del manifesto del Sindaco con il quale si dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi delle sezioni elettorali

 

(art. 38, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967).

 

Attuazione delle variazioni da apportare alle liste di sezione da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali

 

(art. 40, ultimo comma, del T.U. n. 223/1967).

 

• Scade il termine per la presentazione al segretario comunale della designazione dei rappresentanti di lista e di candidato presso i singoli seggi elettorali (decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata ai Presidenti degli Uffici elettorali, purché prima dell’inizio delle operazioni di votazione)

 

(art. 35, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

 

• Ultimo giorno utile per l’affissione di propaganda elettorale

 

(art. 8 legge 130/1975).