Le FAQ INPS e Ministero del Lavoro sul nuovo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): chiarimenti sui coniugi, figli minorenni e fabbricati esenti IMU.
Aggiornate da Ministero del Lavoro e INPS le FAQ ISEE: sono dunque online le risposte alle domande più frequenti pervenute nella prima fase di applicazione della nuova disciplina, operativa dal primo gennaio 2015 (D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 G.U n. 19 del 24 Gennaio 2014) sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
Tra le risposte viene chiarito che, nel caso di coniugi separati in casa, sono richieste due diverse DSU soltanto se il Comune ha riconosciuto la scissione del nucleo familiare d’origine, altrimenti no. Anche gli ex coniugi divorziati, se mantengono la residenza, possono richiedere al Comune la scissione del nucleo d’origine in due distinti nuclei.
Il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non deve essere inserito nel calcolo ISEE, ovvero nella DSU, del coniuge cittadino straniero con residenza in Italia. Questo perché la nuova disciplina fa riferimento alla famiglia anagrafica che comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe italiana con l’eccezione dei coniugi iscritti all’Aire.
Viene inoltre precisato che l’età da prendere in considerazione, ad esempio nel caso di figlio minorenne, è quella posseduta alla data di presentazione della DSU.
Il fabbricato inagibile va comunque dichiarato ai fini ISEE, anche se gode dell’esenzione IMU, totale o parziale. Il Dpcm n. 159/2013 prevede che il valore del patrimonio immobiliare è quello definitivo ai fini IMU, senza tener conto di eventuali esenzioni/esclusioni ai fini del pagamento di tale imposta.