crescitaChiarimenti sui dubbi interpretativi emersi nei primi anni di applicazione della disciplina agevolativa e precisazioni sulle novità introdotte dal “decreto crescita e competitività”.

 

Con le modifiche apportate dal “decreto crescita e competitività” (Dl 91/2014), l’aiuto alla crescita economica (agevolazione Ace) per le imprese italiane diviene più corposo. Per un verso, infatti, gli effetti agevolativi si estendono dall’Ires all’Irap, mediante la possibilità di optare per la trasformazione delle eccedenze di Ace Ires in un credito d’imposta fruibile in compensazione con i versamenti Irap. Contestualmente, si prevede una maggiorazione dell’agevolazione per tutte quelle imprese che si approvvigionano di capitale di rischio quotandosi in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo.

 

Con la circolare n. 21/E del 3 giugno 2015, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di fruizione del predetto credito d’imposta Irap e, in attesa del via libera della Commissione europea, fornisce le prime indicazioni in relazione alle modalità di calcolo dell’Ace maggiorata per le imprese quotate. La seconda parte della circolare, inoltre, contiene alcun chiarimenti in merito alla peculiare disciplina antielusiva (articolo 10 del Dm 14 marzo 2012, “decreto Ace”). Di particolare rilievo sono le informazioni riguardanti l’ambito di applicazione in presenza di conferimenti proventi da soggetti esteri, anche localizzati in Paesi che non aderiscono allo scambio di informazioni fiscali. In ultimo, sono definite le modalità con cui le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti devono usufruire dei benefici Ace.

 

Trasformazione delle eccedenza di Ace Ires in credito Irap

 

Rinviando a quanto già descritto nella circolare n. 12/2014  in merito alle modalità di determinazione dell’agevolazione Ace, per quanto qui di rilievo, si ricorda che la quota di rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è riportabile, ai fini Ires, per i periodi d’imposta successivi.
Con le modifiche introdotte con la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 del “decreto crescita e competitività”, al contribuente è consentita la possibilità di optare, in alternativa al riporto in avanti, per la fruizione di un credito d’imposta ai fini dell’Irap.

 

Con la circolare odierna, fermo restando l’uso obbligatorio dell’Ace fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce, si mette in evidenza come tale facoltà sia azionabile anche in misura parziale. In altri termini, le eccedenze di rendimento nozionale potranno a scelta del contribuente essere:

 

  • riportate nei periodi di imposta successivi ai fini Ires

 

  • convertite (in tutto o in parte) in credito di imposta Irap.

 

Al riguardo, la circolare chiarisce come l’unico vincolo posto al meccanismo di trasformazione sia “l’impossibilità di ripristinare le eccedenze già convertite”. Una volta trasformate in credito d’imposta Irap, le eccedenze assumono un’altra natura viaggiando, in termini di fruizione, su un binario differente e parallelo a quello delle eccedenze Ires (ciò rende inapplicabili le logiche della compensazione orizzontale di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/1997).

 

La modalità con cui si determina tale credito d’imposta sono definite dalla norma e si differenziano a seconda se si tratta di soggetti Ires, per i quali il credito Irap si ottiene moltiplicando l’eccedenza Ires che si intende trasformare per 27,5%, o di soggetti Irpef, che applicano le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito previste dall’articolo 11 del Tuir, alla quota di eccedenza di rendimento nozionale che si è scelto di trasformare in credito d’imposta Irap.

 

Infine, occorre tenere in considerazione che, ottenuto l’ammontare del credito d’imposta Irap, lo stesso non può essere fruito integralmente nel periodo d’imposta in cui matura. Piuttosto, la circolare indica che il limite massimo di fruibilità del credito, per ciascuno dei cinque periodi d’imposta di utilizzo, è rappresentato da “un quinto della quota di eccedenza Ace trasformata in credito”. L’eccedenza deve essere riportata in avanti nelle dichiarazioni Irap dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale e potrà essere utilizzata solo a conclusione del quinquennio cui il credito Irap originario si riferisce.

 

Specifici chiarimenti, sempre sul tema della trasformazione delle eccedenze Ires in credito d’imposta Irap hanno a oggetto i partecipanti al regime del consolidato e i soggetti che optano per la trasparenza fiscale.
Con particolare riferimento alle fiscal unit, appare opportuno riportare sinteticamente quello che risulta essere il meccanismo operativo di funzionamento.

 

Partendo dal presupposto, già espresso nella circolare 12/2014, che l’eccedenza Ace maturata dai singoli partecipanti al consolidato debba essere prioritariamente (e nei limiti dell’imposta del gruppo) attribuita alla fiscal unit, l’Agenzia chiarisce che la quota di eccedenza Ace che residua potrà essere (anche in misura parziale):

 

 

  • riportata nei periodi di imposta successivi ai fini della determinazione del reddito imponibile del singolo soggetto

 

  • trasformata in credito di imposta Irap.

 

Ace maggiorata per le quotate

 

In attesa che si concluda l’iter di valutazione da parte della Commissione europea, la circolare conferma che la nuova agevolazione consiste in una maggiorazione pari al 40% della variazione in aumento del capitale proprio “per le società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo”. Nel presupposto che tale decorrenza risulti compatibile con i risultati dell’iter dell’autorizzazione della Commissione europea, il documento di prassi evidenzia come il primo periodo d’imposta in cui può essere applicata l’agevolazione maggiorata è il 2014 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In particolare, i conferimenti che rientrano nel calcolo della maggiorazione sono solo quelli i cui versamenti sono avvenuti in data successiva al 25 giugno 2014.

 

Il tenore letterale della disposizione ha indirizzato l’interpretazione dell’Agenzia facendo emergere come il calcolo della maggiorazione operi sull’incremento di capitale proprio rilevato nel periodo d’imposta di quotazione rispetto al medesimo aggregato riferito al periodo d’imposta precedente alla quotazione stessa. In dettaglio, dopo aver determinato la variazione di capitale proprio, tenendo conto della predetta maggiorazione, la stessa dovrà essere, eventualmente, ridotta in applicazione:

 

  • della disciplina antielusiva speciale (articolo 10 del “decreto Ace”)

 

  • della verifica di incapienza del patrimonio netto di periodo (articolo 11 del “decreto Ace”).

 

 

Chiarimenti disciplina antielusiva: ambito di applicazione e casi particolari

 

Con la finalità di evitare che, “a fronte di un’unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo”, all’interno delle disposizioni che regolamentano l’agevolazione Ace è stata introdotta una disciplina antielusiva speciale. Si tratta delle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto di attuazione delle norme primarie (Dl 201/2011, “decreto slava Italia”) dell’agevolazione, già in parte oggetto di chiarimenti nella circolare 12/2014.

 

Con la circolare di oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni ai propri uffici, affrontando i casi esaminati direttamente o sottoposti alla propria attenzione dalle associazioni di categoria nei primi periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione Ace. In sintesi, i contenuti più rilevanti:

 

 

  • preventività degli interpelli disapplicativi. Il requisito di preventività non deve essere valutato con riferimento alle singole operazioni potenzialmente elusive, elencate nell’articolo 10 del “decreto Ace”, ma con riferimento al periodo d’imposta oggetto di disapplicazione. Quindi, per le istanze presentate nel 2015, le operazioni da considerare nell’analisi sono quelle poste in essere a partire dall’1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare)

 

  • perdita del rapporto di controllo prima della fine del periodo d’imposta in cui si determina l’agevolazione Ace. Diversamente da quanto espressamente previsto per i conferimenti in denaro per in quali la riduzione della base agevolabile prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio, la sterilizzazione della base Ace derivante dall’incremento dei crediti da finanziamento si applica solo nei confronti dei soggetti verso i quali il rapporto di controllo permane alla chiusura dell’esercizio in cui si realizza l’incremento stesso

 

  • sterilizzazione in ipotesi di acquisto di partecipazione di controllo mediante corrispettivo in natura. Possono escludersi dall’ambito di applicazione della disciplina antielusiva i casi in cui l’acquisizione infragruppo di partecipazioni di controllo (o l’incremento di partecipazioni già detenute nel gruppo) si realizzi mediante un conferimento in natura e non in ragione di un contratto di compravendita che preveda la corresponsione di un corrispettivo, ossia di un prezzo in denaro

 

  • deposito irregolare per i soggetti che svolgono attività diverse da quella bancaria e finanziaria. I crediti relativi ai “time deposit intercompany” (“depositi irregolari”) – per mezzo dei quali le eccedenze di disponibilità liquide dei partecipanti a un gruppo sono depositate temporaneamente presso altra società del gruppo – non possono essere considerati dei crediti derivanti da dilazioni di pagamento nell’ambito della cessione di beni e prestazione di servizi e, quindi, gli stessi devono essere ricondotti alla categoria dei crediti da finanziamento, ai sensi dell’articolo 10 del “decreto Ace”

 

  • contratti di cash pooling nella forma del cosiddetto zero balance system. Non può configurarsi un’operazione di finanziamento, ai sensi dell’articolo 10 del “decreto Ace”, poiché le caratteristiche proprie del contratto (che prevedono l’azzeramento giornaliero dei saldi attivi e passivi delle società del gruppo e il loro trasferimento automatico sul conto accentrato della capogruppo) non consentirebbero l’effettiva possibilità di disporre delle somme suddette al fine di compiere operazioni potenzialmente elusive.

 

 

Disciplina antielusiva speciale: le ipotesi di conferimenti “provenienti” da soggetti non residenti

 

La circolare affronta in dettaglio alcuni aspetti rilevanti per il corretto funzionamento della disciplina agevolativa Ace in presenza di conferimenti provenienti dall’estero. Le presunzioni contenute nella disciplina antielusiva speciale, infatti, avrebbero potuto rendere non operativa l’agevolazione stessa qualora la capitalizzazione delle imprese italiane fosse avvenuta mediante l’afflusso di capitale proveniente dall’estero. In particolare, l’Agenza chiarisce come l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 3, lettere c) e d), del “decreto Ace” sia tale per cui la sterilizzazione della base Ace (che, si ricorda, è subita dal conferitario) debba operare, in ogni caso,

 

 

  • qualora il conferimento provenga da un soggetto localizzato in Paese che non aderisce allo scambio di informazioni, anche se lo stesso non risulta incluso nel perimetro del gruppo cui appartiene il conferitario (residente in Italia) [ipotesi di conferimento diretto]

 

  • ovvero, in presenza di gruppo strutturato su più livelli quando, dall’esame della catena partecipativa, emerge la presenza di un socio (anche di minoranza) localizzato in Paese che non aderisce allo scambio di informazioni, in applicazione del look trought approach [ipotesi di conferimento indiretto].

 

 

Ciò “doverosamente” premesso, i nuovi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria hanno a oggetto la possibilità di valutare – ai fini dell’assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio fiscale nel medesimo gruppo – le istanze di disapplicazione (secondo la procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del Dpr 600/1973), anche nell’ipotesi di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in Paesi non white listed, ossia che risultano “domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR” (articolo 10 del “decreto Ace”).

 

È appena il caso di ricordare che, infatti, pur considerando l’applicazione del precetto antielusivo generale di cui all’articolo 37-bis del Dpr 600/1973, è consentito al contribuente di presentare istanze di disapplicazione (motivate e corredate da opportuna documentazione) finalizzate a dimostrare che l’accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell’Ace non abbia determinato la duplicazione del beneficio all’interno del gruppo.

 

In particolare, secondo le argomentazioni contenute nel documento di prassi, in presenza di soggetti localizzati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, la valutazione positiva delle istanze di disapplicazione sarà consentita qualora siano fornite le informazioni e la documentazione necessarie:

 

 

  1. a ovviare alla mancanza di scambio di informazioni con il Paese non white listed
  2. a dimostrare l’assenza di fenomeni di duplicazione dell’agevolazione Ace.

 

 

In sintesi, se il contribuente destinatario degli incrementi di capitale proprio agevolabili documenta il superamento delle barriere allo scambio di informazioni dimostrando, in modo inequivocabile, la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese white listed e, inoltre, l’assenza di fenomeni di duplicazione del beneficio Ace nel medesimo gruppo, potrà ottenere il provvedimento che consente la disapplicazione, anche parziale, della sterilizzazione subita.

 

Operatività dell’agevolazione Ace per le stabili organizzazioni di soggetti residenti all’estero

 

Solo un cenno, infine, ai chiarimenti forniti in merito al meccanismo operativo dell’agevolazione per le stabili organizzazioni di soggetti esteri. L’argomento, infatti, assume profili di complessità che meritano riflessioni più accurate.
In particolare, l’agevolazione Ace è destinata anche alle branch di soggetti esteri; tuttavia, come chiarito nella relazione illustrativa, le disposizioni contenute nel “decreto Ace” si applicano con riferimento agli incrementi del “fondo di dotazione” della stabile organizzazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Detto fondo di dotazione, come ulteriormente chiarito nella circolare, non può riferirsi al puro dato contabile, ma deve tener conto degli aggiustamenti necessari per raggiungere il livello di congruità fiscale.

 

Sulla base di tale presupposto, le modalità di determinazione dell’agevolazione Ace presentano degli adattamenti, con riguardo soprattutto al fondo di dotazione. Ciò comporta, secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia, che gli incrementi del fondo di dotazione “fiscale” (o capitale proprio agevolabile della branch) siano determinati considerando:

 

 

  1. gli apporti in denaro operati dalla casa madre alla branch
  2. gli utili mantenuti nell’economia della stabile organizzazione
  3. le “rettifiche contabili” e/o “rettifiche fiscali”.

 

 

I decrementi di fondo di dotazione “fiscale” (o capitale proprio agevolabile della branch), coerentemente, sono costituiti da tutte le riduzioni del fondo di dotazione contabile della stabile organizzazione con attribuzione alla casa madre, effettuate a qualsiasi titolo. Ulteriore chiarimento riguarda l’individuazione di una soglia di base che rende nulle le capitalizzazioni delle stabili organizzazioni di soggetti esteri ai fini della disciplina Ace (“pavimento dell’agevolazione Ace”). L’Amministrazione chiarisce, infatti, anche mediante una serie di esemplificazioni numeriche che “la base di partenza cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data (tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale)”.

 

Infine, occorre tener in conto anche che, secondo le tesi interpretative contenute nella circolare, ai fini dell’agevolazione in esame, gli incrementi capitale proprio agevolabile della branch assumono, in ogni caso, “rilevanza in misura non superiore a quella necessaria per raggiungere la congruità fiscale del fondo di dotazione stesso (“tetto all’agevolazione Ace”)”.