scrutini finaliLunedì 1 giugno è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la nota 15367 del 28 maggio 2015 relativa allo sciopero breve in concomitanza con le operazioni di scrutinio finale di ciascuna delle classi non terminali come indicato nella proclamazione firmata da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal e Gilda FGU.

 

Nei giorni scorsi abbiamo messo a disposizione dei nostri lettori le indicazioni operative e quelle sintetiche per aderire allo sciopero e alcune risposte alle domande più frequenti (FAQ).

 

Ricordiamo che anche il personale ATA, educatori e docenti dell’infanzia possono aderire allo sciopero secondo le modalità descritte nelle indicazioni operative e in quelle sintetiche già richiamate sopra.

 

In base alla suddetta norma, tutt’ora in vigore, FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS e GILDA hanno proclamato lo sciopero breve di un’ora degli scrutini da parte del personale docente per due giornate consecutive. Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.

 

Sono esclusi dall’azione di sciopero gli scrutini riguardanti le classi finali dei cicli conclusivi (solo per quelle classi che dovranno effettuare esami finali), scrutini che vanno comunque garantiti.

 

Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:

 

– è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per lo scrutinio di ciascuna classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;

 

– se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE l’adesione allo sciopero, il DS ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del docente assente. Nel caso in cui nessuno lo dichiari prima il DS prenderà atto dell’eventuale adesione all’inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà svolgere o meno;
il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;

 

– ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.

 

Personale docente della scuola dell’infanzia

 

Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di tempo lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell’istituto.

 

Personale Ata

 

Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1 dell’accordo allegato al CCNL/99.

 

Personale educativo

 

Il personale educativo effettua lo sciopero breve di un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa.

 

Il personale educativo ed Ata dei convitti ed educandati autonomi effettuano lo sciopero breve nella prima ora di servizio oppure l’ultima del turno pomeridiano dei due giorni successivi alla chiusura delle lezioni.

 

Per tutti i dettagli consultate il documento in allegato con le note complete del MIUR.