Con regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di venerdì, l’Ue modifica il regolamento del 2006 sulla registrazione, sulla valutazione, sull’autorizzazione e sulla restrizione delle sostanze chimiche (Reach). La revisione è già applicabile dal primo giugno 2015, anche se agli operatori sarà consentito di utilizzare le vecchie schede fino al 31 maggio 2017. Questo perché imporre agli operatori economici che hanno già elaborato le schede di dati di sicurezza un aggiornamento immediato di tali schede comporterebbe un onere sproporzionato.
Il Reach stabilisce i requisiti per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze e miscele chimiche nell’Unione europea. Mentre il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Ghs), sviluppato nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite, definisce criteri armonizzati a livello internazionale per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze chimiche e norme per le schede di dati di sicurezza.
I criteri di classificazione delle sostanze pericolose, le norme relative all’etichettatura e quelle per le schede di dati di sicurezza del Ghs vengono riveduti periodicamente a livello dell’Onu. E visto che siamo alla quint revisione le prescrizioni per le schede di dati di sicurezza devono essere adeguate.
L’utilizzo di schede di dati di sicurezza a livello internazionale, permette di garantire che lo stesso pericolo venga segnalato e descritto nel stesso modo in tutto il mondo.
Del resto l’obiettivo del regolamento Reach è quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, oltre che la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. Cerca di promuovere lo sviluppo di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano. Ma per ottenuto un funzionamento efficace del mercato interno delle sostanze è necessario che le prescrizioni applicabili non differiscono in modo rilevante da uno Stato membro all’altro. Le legislazioni statali dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio, sia che gli scambi commerciali delle sostanze avvengano nel mercato interno, sia che abbiano luogo a livello internazionale in conformità agli impegni internazionali della Comunità.