Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 27 maggio 2015, n. 69, che contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. La c.d. “legge anticorruzione” entrerà in vigore il prossimo 14 giugno.
In sintesi, ecco qualche esempio delle modifiche.
Nell’art. 1, vengono in primo luogo elencate le modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, mentre l’art. 2 riporta le modifiche all’articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato.
Particolarmente significative le disposizioni contenute nell’art. 7, che prevedono l’obbligo di informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione da parte del pubblico ministero.
Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l”importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell’opera, l’importo delle somme liquidate).
Inoltre, la nuova norma aumenta le pena prevista per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter del codice penale, già punito con la reclusione da 4 a 10 anni), aumentandola da 6 a 12 anni; la pena della reclusione per l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., che oggi prevede la pena da 3 a 8 anni) è stata innalzata da 6 a 10 anni e 6 mesi; il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. – che oggi prevede da 4 a 8 anni) sarà punibile con la reclusione da 6 a 10 anni; la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, ora da 1 a 5 anni) potrà essere punita con una pena da 1 a 6 anni; il peculato (art. 314 del codice penale, che ora prevede la reclusione da 4 a 10 anni) sarà punibile con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa’ indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le societa’ emittenti strumenti finanziari per i quali e’ stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
2) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le societa’ che controllano societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
4) le societa’ che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.
Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e’ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa’ o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita’ o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa’ per conto di terzi.