TERMINE PROPAGANDA ELETTORALE

 

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la votazione:

 

– i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;

 

– la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;

 

– la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di pro-paganda elettorale.

 

(art. 9, Legge 4 aprile 1956, n. 212).