Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Anche quest’anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L’assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l’aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l’abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l’aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota “in eccedenza” il proprietario dovrà anche pagarci l’Imu.
Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l’abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull’intero valore non è dovuta l’Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull’intero valore dell’immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un’abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l’obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull’occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l’occupante con l’aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l’assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest’ultima, quindi, l’occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell’aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso per l‘assimilazione alla prima casa, l’immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull’immobile, il proprietario, dovrà anche versare l’Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l’assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu’ bassi.