190/2012, corruzione, partecipateVia libera definitivo dell’Aula della Camera al disegno di legge anticorruzione con 280 voti a favore, 53 contrari e 11 astenuti. Nei 12 articoli della nuova normativa è stato reintrodotto anche il falso in bilancio.

 

GLI ARTICOLI DA 1 A 5

 

Il primo prevede l’aumento delle pene per i reati contro la Pa, il secondo modifica l’articolo 165 del Codice penale in materia di sospensione condizionale della pena, mentre il terzo amplia l’ambito di applicazione del reato di concussione. L’articolo 4 prevede che venga sempre ordinato il pagamento di una somma pari all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in favore dell’amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno. Infine l’articolo 5 dispone un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa con carcere anche fino a 26 anni per i boss.

 

ARTICOLI 6 E 7 : PATTEGGIAMENTO CONDIZIONATO ALLA RESTITUZIONE DEL MALTOLTO

 

l’articolo 6 condiziona l’accesso al rito speciale del cosiddetto patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato e l’articolo 7 che prevede l’obbligo, per il Pm che procede penalmente per reati corruttivi contro la Pa, di informare il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.

 

ARTICOLO 8: APPALTI, ESTESI I POTERI DI VIGILANZA ALL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

 

L’articolo 8 modifica la legge Severino (legge 190/2012) per attribuire all’Autorità nazionale Anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il Codice degli appalti. Previsti obblighi informativi semestrali all’Anac a carico delle stazioni appaltanti e per i giudici amministrativi in caso di scarsa trasparenza delle procedure di aggiudicazione di un appalto.

 

ARTICOLO 9: RIECCO IL FALSO IN BILANCIO

 

L’articolo 9 modifica la disciplina delle false comunicazioni sociali. Torna il falso in bilancio come delitto per tutte le imprese, non solo per le società quotate in borsa. Per le non quotate il reato è sempre punito come delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni.

 

ARTICOLO 10: SCONTI DI PENA PER LA LIEVE ENTITÀ

 

L’articolo 10, prevede pene ridotte per il reato di falso in bilancio se i fatti sono di lieve entità: da 6 mesi a3 anni. Il giudice valuterà la lieve entità in base al tipo, alle dimensioni della società, alle modalità, o agli effetti del dolo. Per il falso in bilancio delle società che non possono fallire è prevista sempre la pena da un minimo di 6 ad un massimo di 3 anni.

 

ARTICOLO 11: FINO A 8 ANNI PER LE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA

 

L’articolo 11 regola il falso in bilancio per le società quotate: pena prevista da tre a otto anni di reclusione. Il falso in bilancio diventa reato di pericolo anziché di danno, la procedura sarà d’ufficio senza soglia di non punibilità

 

Sono state equiparate alle società quotate in borsa le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese Ue, e le società che fanno appello al pubblico risparmio.