bandiere_italia_e_taiwanD’ora in avanti i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan saranno regolati da un’apposita legge in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in funzione della quale Taiwan potrebbe essere presto inclusa nella white list degli Stati che presentano un regime fiscale conforme agli standard europei. La norma favorirà altresì la cooperazione amministrativa in funzione della lotta all’evasione fiscale transnazionale attraverso il superamento del segreto bancario e consentirà di evitare fenomeni di doppia tassazione.

 

Il Territorio di Taiwan non gode ancora di un formale riconoscimento a livello diplomatico da parte dell’Italia quale autonoma entità politica, ragion per cui sarebbe stato impossibile pervenire alla stipula di una convenzione contro le doppie imposizioni.

 

Per tale ragione è stato reso necessario far ricorso allo strumento del disegno di legge, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 16 aprile scorso, la cui struttura riprende i canoni dei modelli convenzionali di matrice Ocse, sebbene adattati alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due Paesi interessati.

 

Nelle intenzioni dei promotori dell’iniziativa parlamentare, la stipula della nuova legge darà un forte impulso alle relazioni economiche tra l’Italia e Taiwan, che costituisce la diciottesima economia mondiale grazie alla sua posizione strategica sotto il profilo economico e geopolitico e di cui l’Italia costituisce il quarto partner commerciale in Europa.

 

L’articolo 1 della norma stabilisce una deroga espressa alle norme dell’ordinamento tributario nazionale al precipuo fine di consentire l’applicazione del regime fiscale speciale ai soggetti, persone fisiche e giuridiche, che siano residenti in uno o in entrambi i territori oggetto del provvedimento (Italia e Taiwan).

 

Per quanto attiene l’ambito oggettivo, la legge si applicherà esclusivamente alle imposte sui redditi, qualificando come tali. Per quanto riguarda l’Italia: l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE); l’imposta sul reddito delle società (IRES); l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda Taiwan: le imposte sul reddito delle imprese con scopo di lucro (profit-seeking enterprise income tax); l’imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (individual consolidated income tax); l’imposta di base sul reddito (income basic tax), comprese le imposte addizionale anche se riscosse mediante ritenute alla fonte.
Sulla base dell’articolo 4 si considera residente in uno dei due Paesi la persone (persona fisica, società personale e ogni altra associazione di persone) che, in virtù della legislazione nazionale, è ivi assoggettata ad imposta a motivo “del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”.

 

Nell’ipotesi in cui la persona sia residente in entrambi i Paesi sono previsti i seguenti criteri di determinazione:

 

  • la persona è considerata residente nel Territorio in cui ha l’abitazione permanente. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente nel Territorio in cui le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (il cd. “centro degli interessi vitali”);

 

  • se non si può determinare il Paese nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente né in Italia né a Taiwan, essa è considerata residente nel Paese in cui soggiorna abitualmente;

 

  • se la persona soggiorna abitualmente in entrambi i Territori o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, le autorità competenti dei Territori risolvono la questione di comune accordo.

 

Le modalità di risoluzione delle questioni attinenti la doppia residenza si differenziano parzialmente dai criteri previsti dal modello OCSE: la norma, infatti, non prevede la “nazionalità” della persona come criterio di determinazione, in ragione del fatto che Taiwan non è riconosciuta dall’Italia quale  entità politica autonoma.

 

Nel caso di doppia residenza di società (persone giuridiche o ogni altro soggetto considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione diretta), l’ente deve ritenersi residente solo nel Paese in cui è localizzata la direzione effettiva dell’impresa.

 

Gli articoli dal 6 al 22 del disegno di legge hanno ad oggetto le regole di tassazione dei redditi in ragione della loro tipologia, di cui di seguito si tratteranno i casi principali.

 

L’articolo 6 prevede che i redditi immobiliari, derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altro tipo di utilizzo, ritraibili da immobili situati in uno dei due Territori da un residente nell’altro Territorio sono imponibili nello Stato di ubicazione dell’immobile.

 

L’articolo 7 stabilisce che gli utili di impresa sono tassati nello Stato dell’impresa, salvo il caso in cui quest’ultima non operi nell’altro Paese tramite una stabile organizzazione: in tale ipotesi l’impresa attribuisce alla stabile organizzazione la quota di utili che si ritiene da essa realizzata.

 

L’articolo 8 considera che, in caso di utili d’impresa derivanti dal traffico internazionale di navi o di aeromobili, la tassazione è prevista soltanto nel Paese in cui è situata la direzione effettiva dell’impresa di navigazione. Nell’ipotesi in cui la sede della direzione effettiva dell’impresa sia situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel Territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave.