Tra le azioni di protesta che i sindacati minacciano per contrastare alcuni punti della riforma della scuola c’è il blocco degli scrutini.
Il termine “blocco” in realtà non è corretto, dato che la possibilità di intervenire contro gli scrutini riguarda una loro procrastinazione, ma con dei limiti temporali.
Infatti, nel 2010, in occasione di uno sciopero indetto da Cobas, Unicobas e Gilda, la Commissione di garanzio sul diritto di sciopero, ha dichiarato illegittimo il “blocco”. Si è trattato di una sentenza della “Commissione” basata sull’applicazione delle norme pattizie contenute nel contratto nazionale di lavoro della scuola”, siglato il 26 maggio 1999.
Il Ministero pubblicò una nota, nella quale escludeva dall’azione di sciopero “le classi impegnate negli scrutini finali propedeutici allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione, delle classi impegnate negli esami di quaifica nei professionali e di licenza di maestro d’arte negli istituti d’arte, le attività relative agli esami di idoneità, le classi impegnate negli esami di licenza media e le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali”.
A normare il diritto di sciopero, la Legge 12 giugno 1990, n. 146, che all’articolo 1, relativamente al comparto scuola, afferma “l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione”.
Nell’accordo risalente al 1999 allegato al CCNL, si specifica che “gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.
Il tutto, sempre se i sindacati avranno intenzione di rispettare il patto, sebbene ciò costerebbe ai sindacati delle multe pecuniarie.