Introdurre una nuova tipologia di permessi ad ore da utilizzare per le visite specialistiche, che rientrino comunque nella tipologia “malattia” e dunque non soggetta a recupero (come invece sono adesso i permessi brevi).
E’ una delle ipotesi al vaglio del confronto tra Funzione Pubblica e OO.SS. Ne dà notizia Ceripnews, confronto reso necessario in seguito alla sentenza del TAR Lazio, che ha dichiarato illegittima la circolare del 2 aprile 2014, relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La circolare, cui il Miur si era adeguato per quanto riguarda i dipendenti del Ministero, e non per il personale docente, educativo ed ATA della scuola, prevedeva che le assenze dovessero essere giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali.
La sentenza del TAR, immediatamente esecutiva, ha invece sottolineato la necessità che la materia sia disciplinata attraverso atti contrattuali e pertanto ha annullato tale circolare.
Di conseguenza, nel periodo occorrente per la rivistazione di tutta la disciplina, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente.
I giudici amministrativi hanno affermato la differenza tra permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e assenze per malattia , nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici.