DIFFUSIONE RISULTATI SONDAGGI

 

Dal 15º giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione.

 

Divieto di rendere pubblici o, comunque, di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se i sondaggi siano stati realizzati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

 

(art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)