Le rate residue della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, iniziata da un soggetto poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non sono applicabili le stesse norme che regolano il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. Lo precisa la Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 17/E pubblicata lo scorso 24 Aprile in risposta ad alcuni quesiti pervenuti dai Caf.
Gli interroganti chiedevano se l’art. 16-bis del TUIR potesse invocarsi anche per le spese sostenute dal contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Tale articole dispone infatti che in caso di trasferimento per causa morte della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013 – precisano dalla Entrate – prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, è riconosciuta una detrazione nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute, fino a un ammontare complessivo di 10.000 euro, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Il c.d. bonus mobili, seppure presupponga la fruizione della detrazione per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è comunque una detrazione da questa autonoma, con proprie norme sul limite di spesa e sulla ripartizione in dieci rate della detrazione stessa, che non prevedono il trasferimento della detrazione. Si ritiene, pertanto, che in caso di decesso del contribuente non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisca agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.