proceduraDisponibile sul sito delle Entrate il fac-simile di modello di autorizzazione (waiver) da utilizzare in caso di adesione alla procedura di collaborazione volontaria dai contribuenti che decidono di non trasferire i capitali detenuti all’estero in un Paese (non appartenente all’Unione Europea o allo Spazio economico europeo) che assicura lo scambio automatico di informazioni.

 

La presentazione all’Agenzia di questa autorizzazione (controfirmata dall’intermediario) consente al contribuente di ottenere la riduzione alla metà del minimo delle sanzioni per le violazioni previste dalla normativa sul monitoraggio fiscale, anche se il contribuente non trasferisce le attività oggetto di collaborazione in un Paese che assicura lo scambio automatico di informazioni.
Non solo, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dalla norma, non si applica a questi contribuenti nemmeno il raddoppio dei termini di decadenza (articolo 5-quater, comma 4, del Dl n. 167/1990).

 

Più precisamente, il raddoppio dei termini non viene applicato se si verificano tutte le seguenti condizioni:

 

– il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria deve aver stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Ocse (Confederazione Elvetica, Liechtenstein e Principato di Monaco);

 

– il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list dove le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (il waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione;

 

– nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento.

 

Il fac-simile viene pubblicato al fine di essere un utile strumento per professionisti e operatori del settore, al fine di permettere a loro e ai cittadini di arricchirne il contenuto con i loro contributi.