PROPAGANDA ELETTORALE

 

La Giunta comunale, appena ricevuta la comunicazione delle liste o delle candidature, da parte della Commissione Elettorale Circondariale o della Prefettura e, comunque, entro i due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda di chi partecipa direttamente alle elezioni.

 

(art. 5, legge 4 aprile 1956, n. 212)