agidL’introduzione del 730 precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate ha cambiato notevolmente l’iter di compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi. Da aprile a luglio 2015 è un crescendo di impegni e scadenze che ogni contribuente è chiamato ad osservare per evitare le penalità previste dal Fisco, prestando attenzione a eventuali rinvii o proroghe last minute. Qui di seguito le tappe fondamentali di eventuali scadenze e deroghe.

 

Sebbene il 730 precompilato sia disponibile già dal 15 aprile, la possibilità di effettuare modifiche o integrazioni decorrerà dal 1 maggio 2015. Sempre da tale data, la dichiarazione dei redditi può essere trasmessa in via telematica direttamente dal contribuente ovvero tramite Caf o intermediario abilitato.

 

I termini di pagamento del Modello Unico restano i soliti: entro il 16 giugno occorre effettuare il versamento senza maggiorazioni. Tale scadenza vale anche per chi presenta il 730 ma non ha un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio.

 

Entro il 30 giugno occorre consegnare il Modello Unico su carta in un ufficio postale. L’adempimento vale solo per coloro che, pur possedendo redditi dichiarabili nel modello 730, non possono utilizzarlo ovvero devono anche dichiarare in Unico redditi da attività o immobili esteri o plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate.

 

Il 730 deve essere presentato a un Caf o professionista abilitato entro il 7 luglio. Questo, inoltre, è il termine ultimo per trasmetterlo direttamente al Fisco nella versione precompilata o in quella ordinaria.

 

Chi ha saltato la data del 16 giugno 2015 per i versamenti di Unico può provvedere entro il 16 luglio con una maggiorazione

 

Il termine ultimo per la trasmissione telematica di Unico e dell’eventuale modello IRAP è fissata al 30 settembre 2015.

 

È esonerato dalla presentazione del modello 730 o del modello Unico il contribuente che nel corso del 2014 ha avuto soltanto redditi derivanti da:

 

 

  • possesso di fabbricati o terreni per un valore fino a 500 euro;

 

  • possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze o da altri fabbricati non locati;

 

  • lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute ovvero corrisposti anche da più datori di lavoro per un importo complessivo non superiore a 8.000 euro se il periodo di lavoro è durato l’intero anno ovvero corrisposti da più datori di lavoro indipendentemente dal loro ammontare complessivo ma conguagliati dall’ultimo datore di lavoro;

 

  • assegni periodici di separazione o divorzio per un ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro;

 

  • pensione di ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro;

 

  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.