debito, istanzeNiente garanzie per le somme fino a 15mila euro, bastano il visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali.

 

Giovedì 30 aprile è il termine ultimo per i contribuenti Iva che, nel corso del primo trimestre 2015, hanno realizzato un’eccedenza di imposta superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiederne il rimborso, in tutto o in parte, o l’utilizzo in compensazione con altri tributi e contributi.

 

A tal fine, va utilizzato il modello Iva Tr, disponibile – con relative istruzioni – sul sito delle Entrate.

 

Il rimborso del credito maturato può essere richiesto solo da alcune categorie di contribuenti (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr 633/1972). In particolare, può fruire di questa opportunità chi:

 

 

  • esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni

 

  • effettua operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate

 

  • ha effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili

 

  • non residente e senza stabile organizzazione in Italia, si è identificato direttamente (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o ha nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato

 

  • effettua, in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti prestazioni: lavorazioni di beni mobili materiali; trasporto di beni e relativa intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relativa intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis, Dpr 633/1972.

 

In alternativa al rimborso, i contribuenti autorizzati possono chiedere di utilizzare in compensazione il credito vantato. In questo caso, l’eventuale superamento del limite di 5.000 euro annui di crediti comporta che gli stessi possano essere utilizzati soltanto a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. La compensazione è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Fisconline o Entratel).

 

Il modello Iva Tr per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito trimestrale è stato recentemente “rivisitato”, per adeguarlo alle intervenute novità normative, in particolare quelle dettate in materia di rimborsi dal Dlgs 175/2014 (“decreto semplificazioni”), a seguito delle quali:

 

 

  • è stato innalzato a 15mila euro l’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia;

 

  • è possibile ottenere i rimborsi superiori a 15mila euro senza garanzia, ma presentando l’istanza munita di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o da un Caf-imprese (o di sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) e una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e finanziari;

 

  • la garanzia per i rimborsi oltre i 15mila euro è richiesta solo per le situazioni “a rischio”, come nel caso di soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni (a meno che non siano start-up innovative) o di soggetti che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

 

Un’ulteriore novità riguarda i rimborsi Iva da effettuare in via prioritaria: possono ora accedervi anche i cessionari/prestatori della pubblica amministrazione coinvolti nel nuovo meccanismo dellosplit payment che, spostando l’obbligo del versamento dell’Iva dai fornitori alla Pa, è destinato a determinare in capo ai primi una perdurante posizione creditoria.

 

Tali soggetti possono accedere alla corsia preferenziale per il rimborso dell’Iva, anche trimestrale, pur in assenza dei presupposti richiesti alle altre categorie ammesse al rimborso prioritario, ossia:

 

 

  • esercizio dell’attività da almeno tre anni

 

  • eccedenza detraibile Iva chiesta a rimborso pari o superiore a 10mila euro, per i rimborsi annuali, e a 3mila euro per quelli trimestrali

 

  • ammontare del credito almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.