Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.
L’ articolo 1, comma 117, della citata legge così dispone: “ In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’ anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del citato decreto – legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto – correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni”.
I destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, sono i soggetti:
a) ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale;
b) ammalati con patologia asbesto – correlata documentata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in possesso della certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL, per effetto del rinvio all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
c) che possono far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianità, come disposto dal comma 2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
d) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015;
e) che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
f) che non siano titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.
In presenza di domanda di pensione, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le Strutture territoriali avranno cura di accertare che:
– l’impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica;
– il sito dell’impresa che ha svolto attività di scoibentazione e bonifica sia stato interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale.
Il citato comma 117 prevede la facoltà, per i soggetti di cui al precedente punto 3, di beneficiare di una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015, sulla base del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.
Pertanto, con riferimento a tali soggetti, la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, nel limite sopra indicato, è pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianità sulla base del perfezionamento del primo dei seguenti requisiti:
a) anzianità contributiva non inferiore a 35 anni al raggiungimento dei requisiti indicati nella Tabella B di cui all’Allegato 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i., adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per effetto del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (vedi Allegato n. 1);
b) anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età.
La maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva di cui al presente punto è utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianità.
Tuttavia, ai fini della misura della pensione di anzianità, la maggiorazione dell’anzianità contributiva non può essere in ogni caso superiore al numero delle settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011.
Per effetto di quest’ultima limitazione può accadere che la pensione di anzianità venga calcolata sulla base di un numero di settimane di contribuzione utili inferiore a quelle di cui alle lettere a) e b); resta comunque fermo che ai fini del calcolo della pensione devono essere presi in considerazione anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del relativo diritto.
Il beneficio di cui all’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, consistente nella rivalutazione per il coefficiente di 1,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all’amianto, è utile, ai fini del perfezionamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto, per il diritto e la misura.
Ai trattamenti pensionistici di anzianità, di cui al precedente punto 4, si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all’articolo 12 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in particolare dall’articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
La decorrenza dei predetti trattamenti pensionistici deve collocarsi nel corso del 2015.
Per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva di cui al precedente punto 4, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.