Per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativa al Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
La dichiarazione dei redditi precompilata potrà essere accettata, integrata ed inviata alle Entrate a partire dal 1° maggio e sino al 7 luglio. Sino ad allora i contribuenti potranno solo accedere, tramite i pin dispositivi, al modello redatto dall’Agenzia per prenderne visione. Bisogna quindi attendere ancora alcuni giorni prima di poter concretamente inviare il modello all’amministrazione finanziaria e fruire delle agevolazioni sui controlli.
Ricordiamo che il primo passo della rivoluzione verso un fisco digitale varata dal governo, però, interesserà solo i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione per i quali l’Agenzia delle Entrate ha ricevuto dai sostituti d’imposta la Certificazione Unica 2015 e che l’anno scorso hanno presentato il modello 730 oppure, pur avendo i requisiti per presentare il 730, hanno presentato il modello Unico o Unico Mini.
La dichiarazione viene predisposta anche per coloro che per l’anno 2013 hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri RM, RT, RW del modello Unico. Niente precompilata, invece, se per il periodo d’imposta precedente il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa o correttiva per la quale è ancora in corso l’attività di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dovranno ricorrere alle vie ordinarie anche i lavoratori con partita iva e comunque coloro che non sono in possesso dei requisiti per la presentazione del 730.
Le rettifiche al 730 seguono il canale ordinario. Attenzione poi agli errori. Una volta trasmesso il modello il contribuente non può infatti inviare una nuova dichiarazione precompilata (neanche entro il 7 luglio, cioè se c’è ancora tempo prima dello spirare dell’ultima data utile per inviare il modello). Pertanto, per eventuali correzioni occorre presentare una dichiarazione integrativaal Caf o al professionista oppure trasmettere un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.
In pratica se il contribuente riscontra errori o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi in dichiarazione, può presentare un modello 730 integrativo “a favore” (maggior credito o minor debito) rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato, anche se ha presentato direttamente il modello 730 precompilato o tramite sostituto d’imposta.
Il modello 730 integrativo non può però essere presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate dal contribuente, salvo il caso in cui sia necessario modificare i dati del sostituto, o indicarne l’assenza, se l’Agenzia non è riuscita a comunicare il risultato contabile al sostituto d’imposta. In alternativa il contribuente può presentare un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.