Con riferimento al settore edile, ai fini dell’applicazione della normativa sul reverse charge, gli impianti fotovoltaici sono equiparabili alla definizione di edifici?
Biagio Giuseppe Petralia
Tra le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge sono comprese le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici (articolo 17, sesto comma, lettera a-ter, del Dpr 633/1972). Il concetto di edificio è stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 14/E del 2015, che ha specificato come rientrino in tale nozione solo i fabbricati e non la più ampia categoria dei beni immobili. Pertanto, vanno escluse dal regime dell’inversione contabile le prestazioni di servizi aventi a oggetto gli impianti fotovoltaici, a meno che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, siano collocati sul tetto).
Ricordiamo che il reverse charge è un meccanismo tributario creato a livello europeo per impedire illecite evasioni Iva: in pratica si tratta di traslare il pagamento dell’Iva dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette.