scheda_carburante_1In tema di Iva, l’articolo 1 del Dpr n. 444/1997, contenente le norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione, prevede che gli acquisti di carburante effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti Iva (nella specie, impresa di autotrasporto per conto terzi) debbano essere annotati, con le modalità e i termini disposti nel medesimo decreto, in un’apposita scheda (“scheda carburanti”), sostitutiva del documento-fattura.

 

La corretta e completa compilazione del documento in questione – che, a norma dell’articolo 5 dello stesso Dpr n. 444, deve essere tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 633/1972 – costituisce condizione necessaria per operare la detrazione (quando soggettivamente spettante, come nel caso di specie) del tributo assolto sull’acquisto del carburante; a tal fine, detto documento deve uniformarsi ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dalla suddetta normativa, dovendo essere redatto conformemente al modello allegato in calce al Dpr n. 444, nel quale, tra l’altro, è espressamente previsto uno spazio riservato all’indicazione dei chilometri percorsi nel periodo (mensile o trimestrale) cui la medesima scheda fa riferimento (vedi, in merito all’elencazione dei dati richiesti per la predisposizione delle “schede carburanti”, l’elencazione contenuta negli articoli 2 e 3 dello stesso Dpr).

 

L’articolo 4 del medesimo Dpr, inoltre, stabilisce che, anteriormente all’effettuazione della liquidazione periodica (mensile o trimestrale) del tributo, il soggetto passivo acquirente deve annotare, sul registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del Dpr n. 633/1972, l’ammontare complessivo degli acquisti di carburante che risultano riportati su ciascuna scheda (mensile o trimestrale), e che, anteriormente alla suddetta annotazione, lo stesso soggetto deve indicare sulla scheda il numero dei chilometri percorsi dai propri automezzi nel periodo temporale di riferimento della medesima, rilevando tale dato dai contachilometri installati su ciascun automezzo.

 

Sulla base di tali previsioni normative, pertanto, nella sentenza 25122/2014 la Corte di cassazione ha affermato che “..la tempestiva indicazione chilometrica è essenziale, perché è richiesta a fini antielusivi, in funzione di una valutazione di congruità e, quindi, di inerenza ed effettività del costo: la suddetta indicazione, perciò, non è surrogabile da altri documenti (in considerazione, ripetesi, della indicata finalità antielusiva) e la sua omissione non consente né la deduzione del costo ai fini delle imposte sul reddito né la detrazione dell’Iva” (nella specie, infatti, a seguito di avvisi di accertamento emessi negli anni 1999-2003 dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della suddetta impresa di autotrasporti, era stata appunto negata la legittimità della detrazione dell’Iva da essa operata sui propri acquisti di carburante in conseguenza della rilevata mancata annotazione, nelle “schede carburanti” intestate alla medesima società, del numero dei chilometri percorsi dai propri automezzi nel periodi temporali di riferimento di quest’ultime).